Venerdì, 22 Novembre 2024

Comunicazione obbligatoria dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all’Inail



Comunicazione obbligatoria dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all’Inail

il prossimo 16 maggio è il termine ultimo per la comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale relativa al periodo del 2008. in attuazione del nuovo obbligo annuale introdotto dal D. Lgs. 81/2008, da quest’anno le aziende con lavoratori dipendenti devono comunicare il nominativo del rls (eletto o designato dai  lavoratori, art. 47 D. Lgs. 81/2008) all’Inail (art. 18 co. 1 lett. aa) del D. Lgs. 81/2008) e, qualora non abbiano provveduto a tale designazione, dovranno altresì versare un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’Inail.

Il monitoraggio della sicurezza sul proprio sito lavorativo, qualora l’azienda dovesse essere sprovvista di Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza interno, sarà controllato dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale o di comparto.

A tal proposito si ricorda il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale o territoriale o di comparto:

ü         accede ai luoghi di lavoro

ü         è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione in azienda

ü         è consultato sulle designazioni del Medico Competente, del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’addetto al Primo Soccorso,

ü         riceve informazione e documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, agli eventuali infortuni avvenuti e/o malattie professionali

ü         riceve una formazione adeguata (art. 37 co. 10 d. lgs. 81/2008)

ü         promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori

ü         formula osservazioni nel corso di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti che di norma lo consultano

ü         partecipa alla riunione periodica aziendale di verifica dello stato di sicurezza

ü         fa proposte in merito all’attività di prevenzione

ü         avverte il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua ispezione

ü         qualora ritenga inadeguate le misure di prevenzione e protezione dai rischi ai pericoli, può fare ricorso alle autorità competenti per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in azienda

ü         partecipa all’attività di prevenzione incendi

L'art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di mancata comunicazione all’Inail del RLS (ovvero della violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto), una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00

Le Aziende Clienti di zema sas, qualora non intenzionate al personale disbrigo di tale adempimento necessario ai fini della vigente normativa, possono avvalersi della ZEMA sas a cui affidare l’incarico:

a)      trasmissione telematica nominativo RLS all’Inail. A tal fine l’azienda entro il 10 maggio p.v. deve inviare alla ZEMA sas l’atto di nomina del RLS

b)       predisposizione atti per intero adeguamento RLS aziendale.

(FRANCESCA MAGGIULLI)

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