È entrato in vigore il 15 agosto 2012 il Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, emanato con il DPR 7 agosto 2012 , n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189.
Il Regolamento si applica alle professioni regolamentate ed ai suoi professionisti, nelle attività, dunque, il cui svolgimento è consentito solo mediante iscrizione in ordini o collegi, con l'abilitazione che segue al superamento di esami di verifica delle specifiche professionalità. E' stato approvato dal Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012, su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011.
I punti essenziali della nuova disciplina:
Accesso ed esercizio dell'attività professionale - Libertà d'accesso alle professioni regolamentate: le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali sono vietate, ferma restando la disciplina che prevede il superamento dell'esame di stato. Sono considerate solo le limitazioni fondate su specifiche previsioni riguardanti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, o sulla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o su altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni o titoli o esami ulteriori, è ammessa solo se istituita da espressa legge. Non sono ammesse limitazioni del numero di persone titolate a esercitare la professione, salve deroghe fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. Sono vietate le limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.
Libera concorrenza e pubblicità informativa - La pubblicità informativa dell'attività delle professioni, dei titoli posseduti, dei compensi richiesti è ammessa con ogni mezzo, se funzionale, veritiera e corretta. Non deve essere altresì violato l'obbligo del segreto professionale e l'informazione non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Obbligo di assicurazione - Obbligo di assicurazione del professionista, a tutela del cliente, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti: idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. L'obbligo di assicurazione sarà effettivo decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, per consentire la negoziazione delle predette convenzioni collettive.
Tirocinio e formazione del professionista - Il tirocinio professionale, cioè l'addestramento a contenuto teorico e pratico del praticante, è obbligatorio, dove previsto dai singoli ordinamenti professionali, con esclusione delle professioni sanitarie, ma la durata massima è di 18 mesi. Il professionista, d'altro canto, ha l'obbligo di curare il proprio continuo aggiornamento delle competenze professionali. I corsi di formazione possono essere organizzati dagli ordini professionali o da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali degli ordini.