L’istanza per il "Credito di imposta per l'occupazione dei lavoratori svantaggiati nelle regioni del Mezzogiorno" della Regione Puglia parte dalle ore 12 del 18/09/2012 sino alle 12:00 del 19/11/2012.
DESTINATARI. Il bando è rivolto ad imprese, lavoratori autonomi, Onlus e Ong che impieghino lavoratori svantaggiati, ovvero disoccupati da 6 mesi, privi di diploma, superiori a 50 anni, donne del settore industria e servizi e extracomunitari.
Con questo bando la Regione Puglia agevola l'occupazione stabile mediante la concessione di un credito di imposta per l'assunzione nelle regioni del Mezzogiorno dei lavoratori svantaggiati nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all'assunzione o nei 24 mesi successivi, in caso di lavoratore molto svantaggiato.
I beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1 giugno 2012, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa, abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato. Il bando è stato realizzato in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 106 del 12.07.2011 e dal Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012.
PROCEDURE. L’istanza dovrà essere presentata attraverso la piattaforma on line del portale http://pianolavoro.regione.puglia.it , sezione Credito d’imposta. I requisiti per accedere al contributo che i datori di lavoro, a pena di inammissibilità, devono dichiarare di essere in possesso sono:
1. che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione oppure
2. che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati non rappresenta un aumento netto in quanto il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti
limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
3. che è in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro.
VERIFICHE. La Regione, al fine di verificare l’effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta sia mediante organismi competenti. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui al paragrafo E dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari per cinque anni dalla conclusione del progetto.
L”Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.
CAUSE DI DECADENZA. Il diritto al credito d’imposta decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni(24 mesi) nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni(36 mesi), per le altre imprese;
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.