Rivalutazione dei beni d’impresa a maglie larghe: sono immobili rivalutabili anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo, che non possono essere facilmente rimossi e spostati senza alterarne la funzionalità originaria. Per qualificare correttamente il paniere dei beni immobili rivalutabili, infatti, occorre far riferimento all’articolo 812 del codice civile.
Inoltre, anche i contribuenti minimi esercenti attività d’impresa entrano nella rosa dei beneficiari della rivalutazione. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 7 maggio, alla luce delle novità introdotte dal Dl anticrisi, che consente di rivalutare i beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. L’Amministrazione Finanziaria torna così a soffermarsi su questo tema, fornendo ulteriori spiegazioni rispetto alla circolare 11/E del 19 marzo scorso.
In particolare, sul versante dei beneficiari, il documento di prassi chiarisce che possono effettuare la rivalutazione anche le persone fisiche, esercenti attività d’impresa, che rientrano nel regime dei “minimi”. Questi ultimi, in assenza di un bilancio formale, devono necessariamente dare rilevanza fiscale al maggior valore della rivalutazione attribuito al bene in sede di dichiarazione. Infine, la circolare precisa che nella particolare ipotesi di rivalutazione solo civilistica effettuata da una società che ha optato per la trasparenza fiscale, la distribuzione del saldo attivo, riferibile a un maggior valore iscritto in bilancio senza rilevanza fiscale nel periodo di applicazione del regime, non concorre a formare il reddito dei soci, anche se avviene successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione.