Giovedì, 28 Novembre 2024

Corte dei conti europea: va rivista la ripartizione del sostegno al reddito degli agricoltori



Corte dei conti europea: va rivista la ripartizione del sostegno al reddito degli agricoltori

La Corte dei conti europea ha pubblicato la sua prima relazione speciale (RS 16/2012) sul sostegno al reddito erogato agli agricoltori nei nuovi Stati membri. La Corte raccomanda una politica più mirata e maggiormente orientata ai risultati, in virtù della quale il sostegno al reddito degli agricoltori sia destinato agli agricoltori attivi che svolgono attività agricole concrete e regolari, escludendo gli enti pubblici.

La Corte chiede di procedere a una riforma che garantisca che il sostegno al reddito sia destinato agli agricoltori attivi che svolgono attività agricole concrete e regolari. In particolare, andrebbero esclusi dal beneficio dell’aiuto gli enti pubblici che gestiscono terreni di proprietà statale e che non svolgono alcuna attività agricola, e non dovrebbero essere erogati aiuti per le particelle non utilizzate o per i terreni principalmente destinati ad attività non agricole.
Il regime di pagamento unico per superficie (RPUS) è stato concepito per permettere agli Stati membri che hanno aderito all’Ue nel 2004 e nel 2007 di sostenere il reddito degli agricoltori. Esso viene attualmente applicato in 10 Stati membri dell’Ue e la spesa relativa è ammontata, nel 2011, a 5 miliardi di euro. La relazione della Corte incentrata sui beneficiari della politica, sui terreni ammissibili e su quanto contribuisca detto regime all'obiettivo di sostenere il reddito degli agricoltori.
La conclusione generale dell’audit è che l’attuazione del regime ha comportato una serie di aspetti discutibili:
- La definizione dei beneficiari del regime non è adeguata: essa permette di erogare pagamenti a beneficiari non impegnati, o solo marginalmente impegnati, in attività agricole. Si tratta, ad esempio, di società immobiliari, aeroporti, associazioni venatorie, circoli per la pesca sportiva e per le attività sciistiche.
- Inoltre, in alcuni degli Stati membri interessati, l’aiuto è stato legalmente erogato a enti pubblici (che hanno ricevuto un sostegno al proprio reddito) che gestiscono terreni di proprietà statale senza essere coinvolti in alcun’altra attività agricola. In Ungheria, lo Stato è il maggior beneficiario dei pagamenti a titolo dell’RPUS (14 milioni di euro nel 2010 per 82 000 ettari di terreno).
- La superficie agricola totale, in rapporto alla quale deve essere erogato l’aiuto a titolo dell’RPUS, non è stata definita in maniera affidabile dagli Stati membri ma è stata accettata dalla Commissione. Ciò ha influito sull’importo dell’aiuto per ettaro erogato ad ogni agricoltore, che è stato talvolta maggiore, o minore, del dovuto. Alcuni paesi hanno proceduto ad una revisione della superficie agricola totale senza un’adeguata giustificazione. Ciò ha permesso loro di utilizzare completamente le rispettive dotazioni finanziarie.
-Nonostante gli sforzi compiuti dagli Stati membri interessati, l’aiuto è stato erogato per particelle sulle quali non veniva effettuata alcuna attività agricola.
- Vi è una contraddizione inerente nella concezione dell’aiuto RPUS: per un verso, esso è destinato a sostenere il reddito individuale degli agricoltori, mentre, per l’altro, l’aiuto è distribuito alle aziende agricole in base alla superficie delle particelle di terreno di cui dispongono.
- L’RPUS beneficia soprattutto le grandi aziende agricole: complessivamente, lo 0,2% dei beneficiari ha ricevuto più di 100 000 euro, equivalenti al 24% del valore totale dei pagamenti.
-Infine, sebbene l’RPUS sia stato concepito come un regime transitorio, la maggior parte degli Stati membri non si sono preparati per l’introduzione (prevista per il 2014) del sistema (basato sui diritti al pagamento) che è già in vigore negli Stati membri Ue-15. Ciò può comportare, in futuro, notevoli ritardi nei pagamenti.
La Corte raccomanda una politica più mirata e maggiormente orientata ai risultati, in virtù della quale il sostegno al reddito degli agricoltori sia destinato agli agricoltori attivi che svolgono attività agricole concrete e regolari, escludendo gli enti pubblici. L’ammissibilità all’aiuto dei terreni dovrebbe essere chiaramente definita e limitata alle particelle che richiedono l’effettuazione di attività agricole concrete e regolari. Si dovrebbe ricercare una ripartizione più equilibrata degli aiuti tra gli agricoltori stabilendo un massimale per i singoli pagamenti più elevati, oppure tenendo conto della situazione specifica delle aziende agricole nelle diverse regioni. La Commissione dovrebbe far fronte alle carenze strutturali nel settore agricolo, sostenere in maniera attiva gli Stati membri e monitorare con maggiore attenzione i loro preparativi in vista dell’introduzione di un futuro regime basato sui diritti.
Le proposte legislative della Commissione sulla politica agricola comune dopo il 2013 rispondono solo in parte alle osservazioni formulate dalla Corte (parere n. 1/2012 della Corte dei conti europea su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo 2014-2020). Al momento di discutere e approvare tali proposte, il Parlamento ed il Consiglio sono invitati a considerare se esse debbano essere riesaminate alla luce di quanto suggerito nelle raccomandazioni della Corte.

 


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