Le convenzioni, che potranno comprendere più dipendenti dei due enti firmatari, vanno da una durata minima di un anno con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di cinque anni. La convenzione riferirà il modo in cui sarà ripartito l'impegno annuo e le attività che il professore o ricercatore interessato svolgerà presso l’ente o l’ateneo di destinazione, con particolare riferimento ad un eventuale impegno didattico, indicando le modalità di ripartizione degli oneri stipendiali.Le strutture interessate sono gli enti di ricerca vigilati dal Miur, le università statali, tra cui le università e i centri internazionali di ricerca. Tra le disposizioni previste dal Decreto, anche il divieto di stipulare contemporaneamente più convenzioni che riguardino lo stesso ricercatore o professore e di avviare procedure per la posizione ricoperta dallo stesso soggetto interessato. Prevista la possibilità di risoluzione unilaterale, a patto che non si danneggi la programmazione dell’università o dell’ente di ricerca, e automatica risoluzione nel caso di revoca da parte di uno dei soggetti interessati.
“Una maggiore relazione tra il sistema delle università e degli enti di ricerca - spiega il ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo - consente un miglioramento del sistema formativo nazionale e un rafforzamento della capacità della ricerca italiana nella competizione europea, anche in previsione delle sfide e delle possibilità di recuperare risorse investite dal nostro Paese in Europa”.