Cessioni e acquisti internazionali: più tempo per la fattura
(Sa.Sa.) - Uno dei campi in cui si è intervenuti a proposito di IVA è quello dei termini e delle modalità di adempimento. In primo luogo, è bene ricordare che se è vero che l’imposta diviene esigibile per le cessioni e per le prestazioni di servizi generici nel momento in cui tali operazioni si ritengono effettuate, è anche conclamato dallo stesso decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) che tali prestazi
Cessioni e acquisti internazionali: più tempo per la fattura
(Sa.Sa.) - Uno dei campi in cui si è intervenuti a proposito di IVA è quello dei termini e delle modalità di adempimento. In primo luogo, è bene ricordare che se è vero che l’imposta diviene esigibile per le cessioni e per le prestazioni di servizi generici nel momento in cui tali operazioni si ritengono effettuate, è anche conclamato dallo stesso decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) che tali prestazioni si considerano eseguite se, prima del momento dell’ultimazione, è intervenuto il pagamento totale o parziale di quanto dovuto. Questo punto fermo, però, non ha preservato gli operatori dall’incertezza relativa allo stabilire con sicurezza quando una prestazione può dirsi ultimata, soprattutto se questa è stata affidata ad un prestatore straniero. Perciò dal 2013 le fatture relative a prestazioni di servizi generici, rese o ricevute da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’UE o in altro Stato fuori dall’UE, possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’ultimazione o del pagamento. In caso di mancata fattura entro tale termine, il cessionario dovrà emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell’effettuazione delle prestazioni, annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
In virtù di un mercato di beni e servizi sempre più esteso e dai confini nazionali sempre più labili, l’obbligo di emissione della fattura supera il requisito della territorialità. A prescindere dallo Stato di stabilimento del cessionario/committente, la fattura è d’obbligo e dovrà essere completata dell’annotazione: “inversione contabile”, se il cliente è soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro dell’UE, oppure “operazione non soggetta”, se la prestazione ha luogo fuori dall’UE ed in tutti gli altri casi in cui l’operazione è esente da IVA.
A proposito di scambi intracomunitari, inoltre, per poter fissare il termine a partire dal quale l’imposta diviene esigibile si dovrà fare riferimento al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato di provenienza, così come specifica l’art. 39 del D.L. 331/1993, novellato dalla legge di stabilità 2013.