Domenica, 24 Novembre 2024

Contratti di lavoro a Progetto, chiarimenti del Ministero del Lavoro


(Pi.Ze.) - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS e quello delle organizzazioni socio assistenziali.

Contratti di lavoro a Progetto, chiarimenti del Ministero del Lavoro
(Pi.Ze.) - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 7 del 20 febbraio 2013 con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla utilizzabilità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (co.co.pro.) in particolari ambiti: quello delle ONG/ONLUS e quello delle organizzazioni socio assistenziali.
 
 
La Circolare contiene anche chiarimenti con riferimento alla attività di promoter, evidenziandone le difficoltà di inquadramento nell’ambito di un genuino contratto di collaborazione a progetto.
 
La circolare nasce dal voler dare risposta ad una serie di interpelli posti al Ministero del lavoro in conseguenza della modifica avuta alla Legge Biagi (artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003) come modificata dalla L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero).
 
Con la riforma del lavoro è stato tradotto in legge un consolidato orientamento giurisprudenziale teso a limitare l'uso dei contratti a progetto, delimitandone l'ambito di applicazione esclusivamente per lo svolgimento di attività connotate dal raggiungimento di uno specifico risultato obiettivamente riscontrabile e non coincidente con l'oggetto sociale dell'impresa committente.
 

La circolare in esame, richiamandone altra dello stesso Ministero (n. 29/2012) chiarisce che il progetto del collaboratore deve essere caratterizzato da una sua specificità, compiutezza, autonomia ontologica e predeterminatezza del risultato.

La circolare, che è bene ricordare nasce come strumento guida per l'attività ispettiva, richiamando e ricordando le attività statutarie delle ONG/Onlus, considera sussistente un genuino co.co.pro. se presenti i seguenti elementi:
 
  • - circoscritta individuazione dell’arco temporale per l’espletamento dell’attività progettuale in funzione dello specifico risultato finale;
  • - apprezzabili margini di autonomia anche di tipo operativo da parte del collaboratore, obiettivamente riconoscibili nelle modalità di svolgimento della prestazione stessa ossia per lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi;
  • - possibilità di obiettiva verifica circa il raggiungimento dei risultati attesi.

 

In conseguenza a queste definizioni è possibile rinvenire margini di autonomia laddove i collaboratori concordino di volta in volta con il destinatario finale della prestazione gli aspetti operativi afferenti alla tipologia di intervento, gli orari di assistenza nonché le concrete modalità di erogazione del servizio.
 
 
Appare difficile, a mio parere, pensare che ci possano essere margini di applicabilità concreta di un contratto a progetto nell'ambito delle ONG/Onlus per attività socio assistenziali.
 
In merito alla figura del promoter, la circolare ricorda la definizione e le funzioni di tale figura. Il Ministero, recita la circolare, ".. ritiene che la figure descritte finiscano con lo svolgere attività con caratteristiche pressoché analoghe a quelle dei commessi e/o addetti alle vendite che, come già chiarito con circ. n. 29/2012, difficilmente risultano inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, pur risultando astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma".
 

Rimando alla lettura della circolare, allegata alla presente notizia, e invito le aziende clienti a contattare lo studio per chiarimenti e/o siluzione a possibili esigenze.

 

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