Venerdì, 22 Novembre 2024

Circolare Assonime n. 21: l’abolizione del libro soci nelle s.r.l.



Circolare Assonime n. 21: l’abolizione del libro soci nelle s.r.l.

La circolare Assonime illustra il regime di efficacia e pubblicità del trasferimento di quote di s.r.l. a seguito dell’abolizione del libro soci nella s.r.l. e le modifiche alle norme che collegano adempimenti ed effetti nei confronti della società e dei terzi all’annotazione sul libro soci.

L’abolizione del libro soci nella s.r.l. è stata disposta nell’ambito delle misure di semplificazione per le società (adottate in sede di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, c.d. decreto anticrisi). Scopo delle nuove norme è quello di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, con l’eliminazione della duplice iscrizione degli atti relativi alla partecipazione sociale nel libro soci e nel registro delle imprese. La semplificazione è pensata anche per avvicinare la s.r.l. alle società di persone.

Con la soppressione del libro soci il trasferimento delle partecipazioni sociali diviene efficace verso la società al momento del deposito dell’atto, mentre verso i terzi rimane l’efficacia al momento dell’iscrizione al registro delle imprese. L’abolizione del libro soci pone fine, dunque, al disallineamento tra le risultanze del libro soci e quelle del registro delle imprese, che si verificava frequentemente nella prassi societaria, ma apre la via al disallineamento tra deposito e iscrizione dell’atto di cessione al registro delle imprese e a nuove questioni interpretative.

La Circolare Assonime illustra e commenta le modifiche introdotte dal decreto anticrisi soffermandosi in particolare su tre elementi di criticità della nuova disciplina del trasferimento di quote di s.r.l. a seguito dell’abolizione del libro soci:
- l’anticipazione dell’efficacia del trasferimento verso la società (dal deposito dell’atto presso il registro imprese) rispetto all’efficacia verso i terzi (dall’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese). Questo disallineamento temporale è suscettibile di creare conseguenze in ordine alla stabilità degli atti sociali compiuti nell’arco temporale che intercorre tra il deposito e l’iscrizione. Dal momento del deposito dell’atto l’acquirente è legittimato ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione, ma se il procedimento pubblicitario non si perfeziona con l’iscrizione nel registro, quegli stessi diritti verranno esercitati da chi successivamente non risulta essere socio, con conseguenze sugli atti sociali nel frattempo compiuti. Sarebbe pertanto opportuna un’ulteriore semplificazione che rendesse unico il momento in cui il trasferimento della partecipazione sociale acquista efficacia sia verso la società che verso i terzi e ricondurlo all’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese;
- l’impossibilità per gli amministratori di effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla sopravvenuta appartenenza dell’intera partecipazione a un unico socio, nonché alla costituzione o ricostituzione della pluralità dei soci. Dall’abolizione del libro soci discende l’impossibilità per gli amministratori di reperire le informazioni necessarie per effettuare le comunicazioni al registro delle imprese relative all’effettiva compagine sociale. Peraltro, dovendo ora il contenuto obbligatorio del libro soci essere riportato nel registro delle imprese, tali adempimenti diventano inutili, perché il registro delle imprese acquisisce le informazioni oggetto delle comunicazioni degli amministratori prima degli amministratori stessi: nel momento in cui viene chiesta l’iscrizione dell’atto di trasferimento della partecipazione;
- il controllo sul rispetto delle clausole statutarie che escludono o limitano la circolazione della quota. Con l’abolizione del libro soci tale controllo deve necessariamente continuare ad essere esercitato dagli amministratori, posto che non può essere assolto né dal notaio né dall’intermediario abilitato. La cessione effettuata in violazione delle clausole statutarie è valida ed efficace tra le parti, in presenza di tali clausole quindi il professionista deve informare le parti, ma non può rifiutare di espletare la propria funzione. Neppure può essere effettuato dal conservatore in quanto questi è tenuto a verificare la sola regolarità formale della domanda di iscrizione.

Provvedimenti commentati:
Art. 16, commi 12 quater-undecies, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

© Riproduzione riservata.