Domenica, 24 Novembre 2024

Lavoro accessorio occasionale, le novità della norme ribadite dal'ultima Circolare Inps n. 49/2013


(Fra. Ma.) - Rivalutazione annuale dei compensi di lavoro occasionale accessorio sulla base dell'indice Istat, computo degli stessi ai fini della determinazione del reddito necessario per il lavoratore extracomunitario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, applicazione dell'istituto in ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e

Lavoro accessorio occasionale, le novità della norme ribadite dal'ultima Circolare Inps n. 49/2013
(Fra. Ma.) - Rivalutazione annuale dei compensi di lavoro occasionale accessorio sulla base dell'indice Istat, computo degli stessi ai fini della determinazione del reddito necessario per il lavoratore extracomunitario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, applicazione dell'istituto in ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: la Circolare Inps n. 49/2013 informa sulle prime delucidazioni in merito alle novita' introdotte per il lavoro occasionale accessorio dalle L. 92/2012 e L. 134/2012.
 

Il limite di ricorso ai buoni lavoro, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nell’anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.
 

Si conferma l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie.
 
La dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’Istituto dovrà essere effettuata direttamente all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL.
 

Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
 
Riferimenti
 
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