(Sa.Sa.) - Il sistema degli ammortizzatori sociali è stato modificato con novità rilevanti con l’emanazione della L. 92/2012, meglio nota come Riforma Fornero, dall’introduzione dell’indennità di disoccupazione Aspi, che dal 2016 sostituirà del tutto l’indennità di mobilità, alla cosiddetta mini-Aspi, destinata ai lavoratori disoccupati con requisiti ridotti e non sufficienti per l’accesso all’indennità principale, al contributo di licenziamento.
L’indennità Aspi (Assicurazione Sociale Per l’Impiego), entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa, in possesso di un rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto involontariamente la propria occupazione, ai sensi dell’art. 2 comma 1 e 2 della predetta legge. Altri requisiti per la percezione di tale indennità sono il possesso dello stato di disoccupazione, dovuto a cause involontarie, almeno 2 anni di assicurazione e un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione.
Per ottenere la base di calcolo dell’indennità mensile (B.I.M.) si divide la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, per il numero di settimane di contribuzione, moltiplicata per il coefficiente 4,33. Se la retribuzione mensile è inferiore a € 1.180, l’indennità mensile sarà il 75% del B.I.M.; se la retribuzione è superiore a € 1.180, l’indennità sarà uguale alla somma tra il 75% di€1.180,e il 25% della differenza tra retribuzione mensile e €1.180. L’indennità si riduce progressivamente del 15% per i primi sei mesi e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese. La sua durata è di 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età, e di 12 mesi per i lavoratori età pari o superiore a 50 anni. Dal 2014 la durata dell’indennità aumenterà progressivamente così come esplicitato dalla Circolare Inps n. 142 del 18 dicembre 2012.
Occorre ricordare che se il soggetto che percepisce l’indennità di disoccupazione Aspi, stipula un contratto di lavoro subordinato per nuova occupazione, l’indennità non decade ma si sospende d’ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, la durata di copertura dell’indennità riprende a decorrere per la parte residuale.