Domenica, 24 Novembre 2024

Apprendistato: violazioni e sanzioni per la mancata formazione


Il contratto di apprendistato fonda la sua ragion d’essere nella formazione per agevolare l’inserimento dei giovani nella realtà lavorativa, aumentarne le competenze ed incrementarne l’occupazione. Se, nello svolgimento del rapporto di lavoro, manca la formazione sarà difficile distinguere questa tipologia contrattuale da un altro comune contratto di lavoro subordinato. Ma quando può essere ravvis

Apprendistato: violazioni e sanzioni per la mancata formazione

(Sa.Sa) Il contratto di apprendistato fonda la sua ragion d’essere nella formazione per agevolare l’inserimento dei giovani nella realtà lavorativa, aumentarne le competenze ed incrementarne l’occupazione. Se, nello svolgimento del rapporto di lavoro, manca la formazione sarà difficile distinguere questa tipologia contrattuale da un altro comune contratto di lavoro subordinato. Ma quando può essere ravvisato un inadempimento formativo?

L’inadempimento si configura se il datore di lavoro impedisce al lavoratore di seguire i corsi di formazione esterna previsti dalla regolamentazione regionale, o non provvede all’erogazione della formazione interna. Il presupposto fondamentale è che vi sia una disposizione regionale che preveda l’attivazione di tali corsi, altrimenti non è ravvisabile alcuna responsabilità in capo al datore che si occupi di fornire la formazione interna necessaria alla qualifica da conseguire. In caso contrario, l’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 167/2011 chiarisce che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. Inoltre, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5/2013 ha precisato che effetto immediato dell’applicazione dell’art. 7 è il disconoscimento del rapporto di apprendistato e la sua riconduzione a forma comune di rapporto di lavoro con conseguenze inevitabili sotto il profilo del computo del lavoratore nell’organico aziendale. 

Tuttavia, qualora il debito formativo sia ancora recuperabile, il personale ispettivo potrà applicare un provvedimento di disposizione atto a indicare: le ore di formazione ancora da svolgere, un termine entro il quale provvedere e la modifica del piano formativo individuale. In caso di inottemperanza di questo provvedimento, il datore è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da € 515 a € 2.580.

Si ricorda, poi, che la legge demanda alla contrattazione collettiva le disposizioni relative alla presenza di un tutore o referente aziendale, ai suoi requisiti e al ruolo che tale soggetto sarà chiamato a svolgere. L’accertamento della mancata formazione non potrà prescindere dal contratto collettivo applicato. Difatti, se, secondo il contratto, il tutor ha semplici compiti di controllo, l’assenza di questa figura non comporterà l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 comma 1; allo stesso modo, se il tutor non ha i requisiti richiesti, la conseguenza non sarà un disconoscimento del rapporto di apprendistato. In questi casi tali violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600.  
 
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