Domenica, 24 Novembre 2024

Gas fluorurati, proroga dell'obbligo di iscrizione


Slitta di sessanta giorno l'obbligo di iscrizione al registro di gas fluorurati per imprese e persone che lavorano nel settore che ne fa utilizzo. Il nuovo adempimento è stato istituito ai sensi dell'art. 13 del...

Gas fluorurati, proroga dell'obbligo di iscrizione
(Francesca Maggiulli) - Rinviata di sessanta giorni la data dell'obbligo d'iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas Fluorurati a effetto serra, in un primo momento prevista per il 12 aprile 2013.
Il nuovo adempimento è stato istituito ai sensi dell'art. 13 del Decreto 27 gennaio 2012, n. 43 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle Camere di commercio. L’i
scrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate è obbligatoria sia per le imprese che per le persone che lavorano su apparecchiature e impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra - idrofluorocarburi o HFC, perfluorocarburi o PFC ed esafluoruro di zolfo - svolgendo in particolare le seguenti attività:
  1. installazione, manutenzione o riparazionedi apparecchiature fisse direfrigerazione,condizionamento d'aria e pompe di calorecontenenti gas fluorurati a effetto serra;
  2. installazione, manutenzione o riparazionedi impianti fissi diprotezione antincendio e di estintoricontenenti gas fluorurati a effetto serra;
  3. recupero di gasfluorurati a effetto serra daicommutatori ad alta tensione;
  4. recupero di solventia base di gas fluorurati a effetto serra dalleapparecchiature che li contengono;
  5. recupero di gasfluorurati a effetto serra dagliimpianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas ad effetto serra”, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28 marzo 2013, prevede all’art. 1 le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Secondo la tipologia di violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico delle imprese variano da €1.000,00 a €150.000,00. Per alcune violazioni è previsto l’arresto da 3 a 9 mesi. Le imprese di cui all’art. 8 del DPR n. 43/2012 che non ottemperano agli obblighi di iscrizione nel Registro telematico delle persone e delle imprese certificate per l’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal €1.000,00 a € 10.000,00.

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