(Francesca Maggiulli) Validità biennale della visita medica preventiva da parte del medico competente o dall’ASL per le attività agricole ad opera di lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori.
Altrettanto vale nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio sempre per le attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
E’ quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013 in materia di semplificazione dell’attuazione delle norme di sicurezza sul lavoro nel settore agricolo, per le peculiarità presenti nelle attività a carattere stagionale.
Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva o mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali agricoli non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, sempre per le predette tipologie di lavoratori, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.