Venerdì, 22 Novembre 2024

Dividendi in distribuzione a società e persone fisiche residenti



Dividendi in distribuzione a società e persone fisiche residenti

Il taglio all’1,375% dell’aliquota sugli utili corrisposti alle società e agli enti residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati che aderiscono all’accordo sullo spazio economico europeo, che scontano nel loro Paese un’imposta sul reddito delle società, si applica agli utili formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La riduzione, stabilita dalla Finanziaria 2008, non trova dunque applicazione riguardo agli utili generati negli esercizi precedenti, per i quali continua a valere la maggiore ritenuta pari al 27%. E’ solo uno dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 26/E, emanata oggi, che illustra nel dettaglio l’ambito di applicazione della nuova ritenuta e le modalità per richiederla.

Per quanto riguarda invece i dividendi erogati alle persone fisiche residenti in relazione al possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone, gli utili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% di quelli che si sono formati negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, come stabilito dal Dm 2 aprile 2008. Resta ferma dunque la misura del 40% relativamente agli utili generati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

E’ utile ricordare che per i soggetti residenti opera la presunzione stabilita dallo stesso Dm, secondo cui “A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio”.

E’ necessario, a questo scopo, che la società emittente comunichi all’intermediario in quale periodo si è formato il dividendo in distribuzione, cioé se si è generato, in tutto o in parte, con utili dell’esercizio 2008 o con riserve pregresse. Ciò con riferimento sia ai soggetti residenti, per i quali opera la presunzione, sia ai non residenti, per i quali essa non è operativa. La società dovrà inoltre evidenziare separatamente il periodo di formazione del dividendo comunicato all’intermediario o distribuito direttamente.

Il testo della circolare n. 26/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, alla voce “Circolari e Risoluzioni”. Su Fiscooggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

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