(Sa.Sa) D’ora innanzi il padre lavoratore deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un giorno nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio e può usufruire del congedo facoltativo per altri due giorni, in alternativa al congedo di maternità della madre. Sono le nuove importanti disposizioni normative previste da comma 24 dell’art. 4 della L. 92/2012. Si tratta di un importante traguardo nell’ambito dei diritti che vede finalmente un maggiore riconoscimento del valore della paternità in materia di congedi parentali.
A sua volta l’INPS, con la Circolare n. 40 del 14 marzo scorso, ha precisato che le nuove disposizioni della Legge Fornero sui congedi di paternità riguardano gli eventi di parto, affidamento e adozione avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013. Perciò, il padre lavoratore può usufruire dei periodi di congedo entro cinque mesi dalla data del parto, ovvero dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia nel caso di affidamento o adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.
Per il godimento del congedo, il lavoratore dovrà comunicare le date di congedo richieste in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni. Durante il periodo di congedo avrà così diritto ad un’indennità pari al 100% della retribuzione, posta a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro.
Con riferimento specifico al congedo facoltativo, alternativo a quello della madre, alla richiesta del lavoratore dovrà essere allegata una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per lo stesso numero di giorni richiesto dal padre, con una consequenziale riduzione del congedo di maternità.