Per determinare la base imponibile Irap, la società deve tener conto, oltre che delle plus e minusvalenze relative ai beni patrimoniali, anche delle eventuali plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali. Non concorrono, invece, alla formazione della base imponibile le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, rientrando questa nell’ambito di operazioni che generano sempre componenti straordinarie che non rilevano, quindi, alla determinazione dell’imponibile Irap. Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 27/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce risposte ai quesiti formulati dalle associazioni di categoria in riferimento ai nuovi criteri di determinazione del valore della produzione ai fini Irap per le società di capitali, imprese assicurative, istituti di credito ed enti finanziari.
Per le società commerciali, inoltre, la circolare precisa che le plus/minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi come, ad esempio, le svalutazioni delle immobilizzazioni, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Tale irrilevanza vale anche per le banche e, se le rettifiche riguardano voci del conto tecnico, per le assicurazioni.
Non assumendo natura retributiva, rientrano, infine, tra i costi deducibili ai fini Irap, spiega la circolare, le spese funzionali sostenute, ad esempio, per l’acquisto di tute e scarpe da lavoro, per i corsi di aggiornamento professionale, per i servizi di mensa e di trasporto collettivo dei dipendenti. Si tratta, infatti, come spiega la circolare, di somme utilizzate per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il testo completo della circolare n. 27/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.
I nuovi criteri per il calcolo dell’imponibile Irap
I chiarimenti delle Entrate nelle risposte alle associazioni di categoria