Domenica, 24 Novembre 2024

Durc, innovativa ordinanza del Consiglio di Stato


L’ordinanza 1465 della III Sez. del Consiglio di Stato del 23 aprile 2013 sovverte le precedenti prassi e interpretazioni sulla validità e utilizzo del documento di regolarità contributiva (Durc) per gli appalti pubblici. Difattila decisione capovolge le linee guida precedentemente fissate dalle circolari emesse dall’Inail, dal Ministero del Lavoro e dall’Inps. Con la circolare 7/2008, l’Inail ha

Durc, innovativa ordinanza del Consiglio di Stato

(Sa.Sa.) L’ordinanza 1465 della III Sez. del Consiglio di Stato del 23 aprile 2013 sovverte le precedenti prassi e interpretazioni sulla validità e utilizzo del documento di regolarità contributiva (Durc) per gli appalti pubblici. Difatti, la decisione capovolge le linee guida precedentemente fissate dalle circolari emesse dall’Inail, dal Ministero del Lavoro e dall’Inps. Con la circolare 7/2008, l’Inail ha sostenuto che la validità del Durc è vincolata allo specifico appalto per cui il certificato è stato richiesto. Parallelamente il Ministero del Lavoro ha confermato che negli appalti pubblici deve essere utilizzato .

L’art. 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 stabilisce che: “Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Il Consiglio di Stato quindi sostiene che non c’è alcuna disposizione legislativa che prescriva che per la corretta partecipazione ad una gara d’appalto sia necessaria l’attestazione di un Durc specifico, appositamente rilasciato. La regolarità contributiva, essenziale per l’aggiudicazione dell’appalto, non può essere interpretata in maniera diversa a seconda della specificità della gara ed il documento è valido, fermo restando il limite trimestrale, a prescindere della provenienza dell’attestazione. Ne consegue che tutte le circolari contrastanti in merito sono da definirsi contra legem e per questo motivo irrilevanti.

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