Sabato, 23 Novembre 2024

Il trattamento fiscale dei compensi degli sportivi dilettanti


I compensi percepiti in virtù di collaborazioni sportive e di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche sono da considerarsi “redditi diversi”. Questa definizione è dovuta ad un diverso trattamento fiscale e previdenziale rispetto alla generalità dei redditi derivanti da un rapporto di lavoro...

Il trattamento fiscale dei compensi degli sportivi dilettanti

(Sa. Sa.) I compensi percepiti in virtù di collaborazioni sportive e di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche sono da considerarsi “redditi diversi”. Questa definizione è dovuta ad un diverso trattamento fiscale e previdenziale rispetto alla generalità dei redditi derivanti da un rapporto di lavoro.

Le particolari agevolazioni previste dal legislatore consentono di considerare fiscalmente a carico gli sportivi che percepiscono compensi per importi superiori ad € 2.840,51, in deroga a quanto stabilito per le detrazioni per carichi di famiglia. Difatti il limite del reddito complessivo per gli sportivi per essere considerati a carico del coniuge o del familiare è di € 30.998,79, dato risultante dalla somma di € 28.158, 28 più il limite di € 2.840,51. Di questi, il valore di € 28.158, 28 è il tetto massimo dei compensi erogati per l’attività sportiva. Difatti, dal punto di vista fiscale i compensi percepiti fino a € 7.500 sono esclusi dalla formazione del reddito, mentre ulteriori compensi fino a € 20.658,28 sono soggetti a ritenuta d’imposta con aliquota del 23%. In base alle istruzioni del mod. 730/2013 l’Agenzia delle entrate conferma che tale somma «concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito». Gli importi superiori ai € 28.158,28 sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto.

Le condizioni richieste per tale inquadramento sono due: l’una di carattere soggettivo, l’altra di carattere oggettivo. I compensi in esame devono essere erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli Enti di formazione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche ed inoltre dovrebbero essere corrisposti a dilettanti; inoltre non devono risultare conseguiti nell’esercizio di un’arte o di una professione e non deve trattarsi di lavoro subordinato.

 

 

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