(Sa. Sa.) Con il decreto legge 54-13 il Governo ha fissato la sospensione dell’acconto Imu, la cui scadenza resta prevista per il 17 giugno solo per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A/8 eA/9ovvero case di lusso, ville, castelli e palazzi storici. La lettera a) dell’art. 1 del predetto decreto cita come fabbricato esente dal pagamento dell’acconto, per ora sospeso, l’abitazione principale. Cosa si intende per abitazione principale? L’immobile a titolo di nuda proprietà è da considerarsi abitazione principale? Questa coincide con la prima casa?
L’abitazione principale è quella in cui si ha la residenza e la dimora abituale, quindi spesso coincide con la prima casa quando una famiglia possiede un unico immobile e vi abita. Nel caso particolare in cui il proprietario possiede la nuda proprietà dell’immobile e lo concede in uso gratuito a parenti, non opera la sospensione del pagamento, perché l’immobile non è assimilato ad abitazione principale. Se l’immobile è concesso in usufrutto, il titolare della nuda proprietà è esente dall’obbligo Imu che graverà invece, eventualmente, sull’usufruttuario. Un altro caso particolare è quello dei coniugi separati: l’abitazione principale è quella assegnata a uno dei coniugi durante la separazione, anche se risulta intestata all’altro coniuge.
La sospensione è valida fino al 31 agosto, termine ultimo del Governo per il riordino della disciplina delle tasse sugli immobili, perciò con l’inutile decorso del termine il 17 settembre dovrà provvedersi al pagamento dell’acconto del 50 per cento e a dicembre al versamento del saldo.