Domenica, 24 Novembre 2024

Incentivi per l’occupazione giovanile con il nuovo Decreto Legge Lavoro


Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stato varato dal Consiglio dei Ministri, con numerose novità volte al sostegno dell’occupazione giovanile: entra in campo un incentivo per le assunzioni di giovani compresi tra i 18 e i 29 anni effettuate fino al 30 giugno 2015.

Incentivi per l’occupazione giovanile con il nuovo Decreto Legge Lavoro

(Sa.Sa.) Il Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stato varato dal Consiglio dei Ministri, con numerose novità volte al sostegno dell’occupazione giovanile: entra in campo un incentivo per le assunzioni di giovani compresi tra i 18 e i 29 anni effettuate fino al 30 giugno 2015. L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto massimo di € 650 al mese ed ha durata di 18 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per le stabilizzazioni di lavoratori già in forza nell’azienda. Oltre al requisito anagrafico, fondamentale per usufruire della decontribuzione, è necessario che il lavoratore si trovi in almeno una delle seguenti tre condizioni: 1) che sia privo di impiego da almeno sei mesi; 2) che sia privo di diploma di scuola media o professionale; 3) che viva solo con una o più persone a carico. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo di giovani è previsto un cofinanziamento per l’avvio di tirocini curriculari di studenti universitari presso soggetti pubblici e privati. In particolare, il provvedimento prevede un rimborso delle spese mensile di massimo € 200 di contributi statali per stage della durata minima di tre mesi e la stessa somma sarà riconosciuta da parte del soggetto che offre il tirocinio. Un altro intervento importante è la messa a disposizione di circa 150 milioni di euro per promuovere stage e tirocini nelle imprese per i giovani del Mezzogiorno.

Risulta confermata la disposizione che permette al datore di lavoro, che assume a tempo pieno e indeterminato un soggetto percettore dell’indennità Aspi, di beneficiare di un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore.

Le nuove misure per i contratti a termine modificano quanto era stato stabilito dalla Riforma Fornero. Per quanto riguarda l’interruzione tra un contratto a termine ed un altro successivo si ripristinano i termini già previsti nel pacchetto Treu, ovvero: 10/20 giorni a seconda che la durata del contratto sia pari o superi i 6 mesi, invece della pausa di 60/90 giorni tra un contratto e l’altro. E’ stato abrogato, inoltre, il divieto di proroga del contratto acausale: le parti sociali potranno intervenire tramite contrattazione collettiva per superare il predetto divieto.
 
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