Domenica, 24 Novembre 2024

Equiparati i regimi fiscali tra associazioni non riconosciute e società tra professionisti


Il disegno di legge varato il 19 giugno u.s. mira a dare una grossa spinta alle società tra professionisti equiparandole alle associazioni senza personalità giuridica. La società tra professionisti ha ricevuto una regolamentazione nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto interministeriale n. 34/2013 ed è uno strumento di aggregazione che permette di cumulare la competenza di soggetti isc

Equiparati i regimi fiscali tra associazioni non riconosciute e società tra professionisti

(Sa.Sa.) Il disegno di legge varato il 19 giugno u.s. mira a dare una grossa spinta alle società tra professionisti equiparandole alle associazioni senza personalità giuridica. La società tra professionisti ha ricevuto una regolamentazione nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto interministeriale n. 34/2013 ed è uno strumento di aggregazione che permette di cumulare la competenza di soggetti iscritti ad albi e collegi professionali con l’esperienza di imprenditori, in veste di soci di capitali. La costituzione della società tra professionisti era già consentita con la Legge n. 183/2011, ma anche se l’istituzione formale di questa figura giuridica è molto recente, ci sono già dubbi ed incertezze sulla sua concreta convenienza. La possibilità di una libera scelta della forma societaria da adottare non migliora la situazione. Per quanto riguarda la ripartizione del capitale sociale vi sono delle rigide restrizioni: due terzi di questo devono essere detenuti dai soci professionisti, mentre i soci finanziatori potranno detenerne al massimo un terzo. Inoltre, il socio professionista potrà partecipare soltanto ad una STP. L’ostacolo principale alla diffusione di questa società, tuttavia, è quello del regime fiscale: nessuna disposizione è intervenuta finora a disciplinare la tassazione di questa tipologia societaria. Solo la STP costituita tra avvocati ha ricevuto una regolamentazione che prevede che i redditi prodotti siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali. 

Con l’applicazione alle società tra professionisti dello stesso regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica vi sarebbe una notevole diffusione di questo istituto, e il trattamento agevolato dovrebbe valere anche ai fini Irap. In questo modo tutte le STP potranno usufruire delle semplificazioni fiscali previste per le associazioni senza personalità giuridica tra persone fisiche per l’esercizio di arti e professioni, a prescindere dalla forma societaria prescelta.

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