Sabato, 23 Novembre 2024

Estesa l’applicabilità soggettiva del congedo straordinario


L’Inps ha riportato nella circolare n. 159 del 15 novembre scorso le novità della sentenza della Corte Costituzionale sulla fruibilità dei permessi per il congedo straordinario. Il congedo straordinario è una possibilità di assenza giustificata e retribuita dal lavoro per permettere ai lavoratori dipendenti di assistere i propri familiari affetti da handicap grave...

Estesa l’applicabilità soggettiva del congedo straordinario

L’Inps ha riportato nella circolare n. 159 del 15 novembre scorso le novità della sentenza della Corte Costituzionale sulla fruibilità dei permessi per il congedo straordinario. Il congedo straordinario è una possibilità di assenza giustificata e retribuita dal lavoro per permettere ai lavoratori dipendenti di assistere i propri familiari affetti da handicap grave. I soggetti che possono usufruire di tale permesso sono: il coniuge convivente della persona disabile; i genitori della persona disabile, in caso di mancanza o impossibilità del coniuge; uno dei figli conviventi della persona disabile, in caso di mancanza o impossibilità del coniuge e di entrambi i genitori; uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, in caso di mancanza o impossibilità del coniuge, dei genitori e dei figli.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave. Si tratta di bisnonni, bisnipoti, zii e nipoti, che possono fruire del congedo straordinario nel caso in cui non ci sia nessun altro soggetto indicato dalla legge nell’ordine prioritario, come legittimato ad utilizzare questi permessi. Invero, già l’art. 33, co. 3 della L. 104/1992 prevede tra i soggetti che possono usufruire dei tre giorni di permesso mensile per l’assistenza della persona in stato di handicap i parenti e gli affini entro il terzo grado, a condizione che i genitori o il coniuge del disabile abbiano più di sessantacinque anni d’età, o siano affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti, o mancanti. Questa previsione genera una discrasia normativa e una contraddizione nella parte in cui non è previsto anche per i parenti e gli affini entro il terzo grado il congedo straordinario. La Corte Costituzionale ha così progressivamente ampliato con le sue decisioni la sfera di applicabilità del congedo straordinario, garantendo quanto più possibile la cura e l’assistenza del soggetto disabile nel proprio ambiente familiare di appartenenza. 

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