Sabato, 23 Novembre 2024

Visto di conformità anche per i crediti irpef, irap e ires


Obbligo di apporre il visto di conformità alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive e all’IRAP esteso alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15mila euro. La legge di stabilità 2014 ha esteso l’obbligo dell’attestazione di risultanza e corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione

Visto di conformità anche per i crediti irpef, irap e ires

Obbligo di apporre il visto di conformità alle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive e all’IRAP esteso alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15mila euro. La legge di stabilità 2014 ha esteso  l’obbligo dell’attestazione di risultanza e corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con la documentazione e le scritture contabili. Il tetto massimo consentito per le compensazioni è stato elevato a 700.000 euro.

Questa nuova disposizione, che vuole contrastare fenomeni di abuso e frode derivanti dalla compensazione di crediti fiscali inesistenti, riguarda anche i contribuenti non titolari di partita IVA. A differenza di quanto disposto per il credito Iva, la norma però non pone l’ulteriore restrizione dell’obbligo di compensare il credito soltanto dopo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. L’F24 riportante la compensazione dei crediti vistati, deve essere presentato tramite Entratel o Fisconline e altresì attraverso i sistemi di remote banking o pagamento agli sportelli bancari o degli agenti della riscossione.

Il visto andrà apposto già sulle prossime dichiarazioni UNICO, IRAP e 770, e riguarda le sole compensazioni operate tra crediti e debiti di diversa natura, cosiddette “orizzontali”, tramite il modello F24. La soglia di riferimento va considerata, ovviamente, per singolo tributo.

La sanzione applicata in caso di utilizzo di un credito esistente, in assenza di visto di conformità, è pari al 30%. Rimane fermo tuttavia il divieto di operare compensazioni orizzontali dei crediti tributari in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti di importo superiore a 1.500 euro. L’inosservanza di tale divieto comporta l’irrogazione di una sanzione pari al 50% dell’importo del ruolo.

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