(Sa. Sa.) - Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 37 aggiorna e precisa quali sono i soggetti ospitanti per l’attivazione di tirocini: tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori e tra questi anche i datori di lavoro privi di lavoratori alle proprie dipendenze.
In questo modo, non essendo necessaria l’occupazione di dipendenti a tempo indeterminato, anche i datori di lavoro senza alcun dipendente possono avviare tirocini formativi, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dall’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013.
Le modalità di attivazione, svolgimento, monitoraggio e controllo dei tirocini formativi e di svolgimento e di inserimento e reinserimento lavorativi sono di competenza regolamentare della Regione. Restano immutate le altre previsioni regolamentari già vigenti in materia.