Incentivi fiscali a tinte ecologiste per gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica, calore, carburanti e prodotti chimici. Con la circolare n. 32/E, pubblicata il 6 luglio u.s., l’Agenzia delle Entrate fa luce sul corretto trattamento tributario da applicare a queste attività, alla tariffa incentivante percepita dai produttori di energia fotovoltaica e ai certificati verdi.
A questo proposito, il documento di prassi riprende le novità introdotte dalla Finanziaria 2006 e da una serie di interventi normativi successivi che hanno ampliato la categoria delle attività agricole connesse, includendo da un lato la generazione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche e dall’altro la produzione di carburanti e prodotti chimici ottenuti da sostanze vegetali. In questo modo le attività amiche dell’ambiente sono considerate produttive di reddito agrario e non d’impresa e, quindi, tassate su base catastale anziché analitica. Un’agevolazione riconosciuta alle attività agricole connesse quando vengono svolte utilizzando prevalentemente beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole principali.
Fisco d’eccezione per il fotovoltaico - Un’eccezione a questa disposizione è rappresentata dalla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere all’uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dall’allevamento di animali. In questo caso, infatti, siamo di fronte a un’attività agricola connessa di natura atipica che ha reso necessario l’individuazione di criteri alternativi i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola. I parametri entro i quali considerare la produzione di energia fotovoltaica attività connessa e dunque produttiva di reddito agrario sono stati individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf).
Focus sulla tariffa incentivante - Dal rispetto di questi limiti dipende anche la disciplina fiscale della tariffa incentivante erogata dal gestore elettrico agli agricoltori che producono elettricità col sistema fotovoltaico.
Il punto sui certificati verdi - La circolare dedica spazio anche al trattamento tributario dei cosiddetti certificati verdi, titoli emessi dal gestore elettrico per certificare la qualità e quantità di energia generata da fonti rinnovabili, negoziabili in un apposito mercato elettrico. Questi titoli sono considerati beni immateriali strumentali così come, per esempio, le licenze e le concessioni. Di conseguenza, il loro trasferimento sconta l’Iva con aliquota ordinaria. Per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, gli introiti derivanti dalla cessione dei certificati verdi possono rientrare nel reddito calcolato su base catastale o essere considerati plusvalenze a seconda che il produttore agricolo sia titolare o meno di reddito agrario.
Iva e Irap sulle cessioni di energia - Nell’ultimo capitolo la circolare precisa, infine, l’inquadramento ai fini Iva e Irap delle cessioni di elettricità da fonti verdi effettuate dagli agricoltori. Più precisamente, queste vendite sono imponibili a Iva con aliquota ridotta al 10 per cento e versano l’Irap nella misura dell’1,9 per la parte di reddito determinata catastalmente e del 3,9 per cento per la parte di reddito relativo alla produzione e cessione di energia eccedente i parametri prestabiliti.
Il testo della circolare n. 32/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, alla voce “Circolari e risoluzioni”.