Francesca Maggiulli – Nel convegno "La bilateralità in Italia fra legge e contratto collettivo" del 30 marzo 2015 all'art Hotel il relatore prof. Vincenzo Bavaro dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" discute con i Consulenti del Lavoro di Lecce sulla natura giuridica e le funzioni del gli enti bilaterali, legittimate dalla legge e dal contratto collettivo e sull'efficacia del contratto collettivo.
Bilateralità: quando ne parliamo ci riferiamo a quello che gli studiosi parlano di un modello di incontro, la bilateralità deve essere intesa come un modello previsto nella contrattazione collettiva per cui le imprese e i lavoratori hanno dei luoghi in cui si affrontano permanentemente dei casi di studio su problemi specifici che richiedono, per così dire, una costante “manutenzione”. È una realtà che vuole rispondere ad un bisogno concreto voluto dalle imprese e dai lavoratori. L'elemento della bilateralità è sempre servito per offrire servizi ai lavoratori e alle imprese. Vi è un certo grado di autonomia nella natura giuridica dell'ente. L'Eban da ottobre 2014 è presente a Lecce con una sua sede, in attuazione dall'accordo provinciale per il comparto agricolo. Gli enti bilaterali sono enti costituiti dalle parti firmatarie di contratto collettivo, i quali assumono in genere la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta ex art. 36 Costituzione. Un ente bilaterale si costituisce attraverso un contratto negoziale che emana un atto costitutivo ed uno Statuto. I soci di queste associazioni sono le stesse parti collettive che sottoscrivono il contratto collettivo, è una sorta di associazione di associazioni. Gli statuti vengono approvati da un notaio, in tutti è presente nell'art. 1 il riferimento al contratto collettivo che ha determinato l'obbligo di procedere alla costituzione degli enti bilaterali. A monte, dunque, c'è sempre un contratto collettivo in quanto è l'attuazione della clausola di un contratto collettivo.
Organismi Paritetici: sono le sedi privilegiate della programmazione delle attività formative della sicurezza sul lavoro e dei servizi previsti ex T.U. D. Lgs. 81/2008.
Fondi interprofessionali: La legge 263/93, legge 388/2000 danno poi ragione d'esistere agli enti bilaterali per i fondi interprofessionali. Ma a quale fondo interprofessionale? Al pari degli organismi paritetici per la sicurezza sul lavoro, i fondi interprofessionali sono enti istituiti dalla legge, ma costituiti dalla contrattazione collettiva ed aventi natura giuridica privatistica. Secondo la corte costituzionale n. 51/2005 il finanziamento dei fondi interprofessionali ha natura giuridica pubblicistica in quanto lo 0,30% della retribuzione lorda costituisce contributo di natura previdenziale, perciò pubblicistico. La Previdenza complementare è una funzione attribuita dalla legge ai contratti e accordi collettivi che operano tramite gli enti bilaterali di cui si ha autonomia di scelta tra i vari presenti.
Certificazione di regolarità contributiva, richiesto dai committenti delle imprese appalltatrici richiesto dalle casse edili. Assistenza sanitaria, sostegno al reddito diritti ai singoli condizionati dalla scelta dell'impresa di versare o di non versare. Il diritto del singolo condizionata dalla volontà privata di rispondere alla legge.
La Legge 2002/2009, attuata poi con D.M. poneva problemi applicativi che furono poi risolti con l'intervento legislativo del 2010.
I fondi di solidarietà bilaterale danno copertura a imprese con oltre 15 dipendenti per tutti i settori non coperti da materia di integrazione salariale. La loro costituzione è obbligatoria in tutti quei settori in cui non è prevista. Obbligatoria è sola la costituzione del fondo e se in 6 mesi non avviene c'è un decreto ministeriale che istituisce il fondo. Dunque "Il ruolo della contrattazione collettiva è puramente eventuale e perciò non ha efficacia nell'istituzione del fondo" (Bavaro, 30 marzo 2015 Arthotel Lecce). Diverso è per i fondi alternativi i quali siano operanti attraverso consolidati enti bilaterali. Il D.M dice che sotto i 15 dipendenti il diritto alla cassa integrazione è ancora condizionato dalla previsione oppure no degli enti bilaterali.
L'efficacia dei contratti collettivi e gli accordi separati. Ebisep ente bilaterale del Commercio ha stipulato una convenzione con l’Inps il 14 ottobre 2014. La Circolare n. 20 del 2011 specifica il ruolo operativo legittimo degli Organismi paritetici nella sicurezza sul lavoro. Le prestazioni economiche retributive a favore dei lavoratori garantite dagli enti bilaterali in ogni caso ne determinano la legittimità dell’operato.
Attenzione però, le clausole sugli enti bilaterali sono di natura previdenziale, obbligo pubblicistico e siccome 'eventuale' non può essere elemento retributivo, si intende solo in senso ampio. La Corte si pronuncia su quello che è obbligatorio oppure no, la Cassazione interpreta e specifica che non sono somme relative alla parte retributiva. Vincolo alle parti collettive firmatarie e non alle imprese. Confermata da circ. 4/2004 ministero del Lavoro, dalla circolare inps n 74/2005, dall'Interpello dell'Ordine dei consulenti del Lavoro di Treviso del 21 dicembre ...
Accordo interconfederale dell'artigianato del 23 luglio 2009, contrattualizzazione dell'azione contributiva degli enti bilaterali che ha stabilito che se non si versa all'ente bilaterale deve pagarsi la maggiorazione equivalente in busta paga. Soluzione data dalla contrattazione collettiva nazionale dell'artigianato. Questo vincolo legittimato dal contratto non copre i lavoratori delle imprese artigiane igiene chi non aderiscono. Tentativo per invogliare le imprese, il quadro oggi è dunque il seguente, l'applicazione del contratto dell'artigianato ok, altrimenti l'impresa può versare o non versare all'ente bilaterale o in busta paga.
La Legge 30/2003 art. 10 ha stabilito che il beneficio economico per le imprese artigiane è subordinato. Per gli altri settori? Qual è realmente la distinzione tra parte normativa e parte obbligatoria? I diritti sindacali cosa sono? Il trattamento economico normativo? La norma che regolamenta il diritto di assemblea è una clausola che stabilisce e regolamenta il contratto collettivo. Da un punto di vista scientifico questa distinzione tra obbligatoria e normativa bisogna intenderla ma bizzarra perché a questo punto potrei non applicare le norme di diritto sindacale. Il ministero è ambiguo. La libertà sindacale è data dalla possibilità di non applicare il contratto collettivo. La clausola degli enti bilaterali sta dentro il contratto collettivo. Oggi la norma di legge è ancora più chiara. Un ente bilaterale senza una contribuzione non può funzionare. Si crea un corto circuito che oggi un giudice potrebbe porre qualche problema.
Quali le conseguenze di non versare le somme all'ente bilaterale? Per gli artigiani metto l'equivalente in busta paga, per il resto l'elemento di dubbio darà possibilità di giudizio al giudice. L'impresa ha o non ha convenienza a versare? I servizi fanno la differenza.
Accesso ad agevolazioni contributive, quali problemi possono essere per l'impresa, contenzioso col lavoratore per mancato versamento all'ente bilaterale? Il pericolo è concreto, ma l'Inps è bloccata dal ministero il cui ispettore si attiene alla circolare interna dispositiva e occorrerebbe un sentenza più conforme al parere del ministero del Lavoro.
Integralità del contratto alla base di qualunque considerazione che andiamo a fare. L'art. 36 e l'art. 39 della Costituzione sono i principi alla base della costituzione dell'impresa, ma la contrattazione collettiva è e deve rimanere una libera scelta.
Pensare al risarcimento del danno quantificabile al corrispettivo del mancato versamento dell'ente è errato. Il lavoratore dovrebbe dimostrare il danno che ha subito. Quantificare le prestazioni che il lavoratore avrebbe potuto chiedere ma non ha fatto per tempo, è difficile. Versare all'ente o erogare l'elemento di retribuzione sostitutivo. La controprestazione non è l'eventuale risarcimento dell'eventuale richiesta di un servizio ad un evento. L'ente bilaterale è obbligatorio? Se l'impresa aderisce ad un contratto collettivo, deve rispettare tutte le parti, compresa l'adesione all'associazione, altrimenti, se inserisce ad elemento di garanzia retributiva la menzione di riferimento del contratto collettivo, è esclusa l'adesione all'associazione, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione.
L'automaticità dell'adesione degli enti bilaterali non dovrebbe dunque esserci per l'autonomia della libera impresa, ma l'autonomia. Altrimenti sarebbe violato l'art. 18 della Costituzione non dell'art. 39. L'adesione associativa a Confcommercio non è obbligatoria. Invece vige l'obbligo contributivo al fondo previdenziale Prevedi per gli impiegati del settore edile. Si richiede una contribuzione contrattuale nei confronti dell'azienda e del lavoratore pur non avendo alcuna prestazione. Accordi attuativi 18/11 2014 e 13/01 2015 del rinnovo CCNL Edili e cooperative del luglio 2014. Contributo destinato solo a solidarietà che non verrà mai agganciato al lavoratore. Coercizione che da qui a breve vedrà delle pronunce giurisprudenziali a seguito di queste misure estorsive per le imprese ai fini del rilascio del durc. Problema per le imprese edili che hanno impiegati che spinge a non applicare il contratto collettivo degli edili.