Vi è dunque la possibilità di fruire di benefici fiscali in occasione di erogazioni liberali effettuate mediante trattenuta diretta sullo stipendio.
Benefici fiscali concessi, tuttavia, a condizione che sia consentita la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell’erogazione all’effettivo donante. A tale scopo, nel confermare le regole già illustrate con la risoluzione n. 441/E del 2008, la scelta del dipendente, tra la detrazione o la deduzione, deve risultare da una espressa dichiarazione da lui sottoscritta, contenuta nel modulo di adesione all’iniziativa oppure in un apposito modulo ad hoc.
Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà farsi carico di far attestare da ogni Onlus l’entità complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.