La circolare fornisce chiarimenti sul regime transitorio previsto per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore dell’anti-crisi, sui diversi regimi di riallineamento e sulle conseguenti modalità di tassazione.
In particolare, l’Amministrazione fiscale precisa che:
- si applica il principio di “derivazione rafforzata” alle operazioni poste in essere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
- restano valide, per quanto compatibili, le disposizioni fiscali precedenti in merito alla rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali delle operazioni effettuate nei periodi d’imposta precedenti, che presentano i requisiti per l’applicazione del regime transitorio;
- è possibile effettuare, sempre per le operazioni realizzate nei periodi d’imposta precedenti e attraverso opzione in dichiarazione dei redditi, il riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e civili dei relativi elementi patrimoniali, con conseguente assoggettamento al principio di “derivazione rafforzata”;
- si applica il principio di derivazione rafforzata alle operazioni realizzate nei periodi d’imposta precedenti che non presentano i requisiti necessari per l’applicazione del regime transitorio.