Sabato, 23 Novembre 2024

Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti Ias


Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità dell’anti-crisi

Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti Ias
Vita più facile per le imprese che applicano i principi contabili internazionali. Con la circolare n. 33/E pubblicata oggi l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull’applicazione dell’articolo 15 del dl anti-crisi che ha introdotto la possibilità per i soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio. Le imprese, infatti, possono operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva e esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

La circolare fornisce chiarimenti sul regime transitorio previsto per le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore dell’anti-crisi, sui diversi regimi di riallineamento e sulle conseguenti modalità di tassazione.

In particolare, l’Amministrazione fiscale precisa che:

- si applica il principio di “derivazione rafforzata” alle operazioni poste in essere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;

- restano valide, per quanto compatibili, le disposizioni fiscali precedenti in merito alla rilevanza fiscale delle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali delle operazioni effettuate nei periodi d’imposta precedenti, che presentano i requisiti per l’applicazione del regime transitorio;

- è possibile effettuare, sempre per le operazioni realizzate nei periodi d’imposta precedenti e attraverso opzione in dichiarazione dei redditi, il riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e civili dei relativi elementi patrimoniali, con conseguente assoggettamento al principio di “derivazione rafforzata”;

- si applica il principio di derivazione rafforzata alle operazioni realizzate nei periodi d’imposta precedenti che non presentano i requisiti necessari per l’applicazione del regime transitorio.

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