Sabato, 23 Novembre 2024

Dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali, al via le nuove modalità di comunicazione


Indicazioni operative e chiarimenti nella circolare ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016...

Dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali, al via le nuove modalità di comunicazione
Francesca Maggiulli - Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate con modalità telematiche, pena l’inefficacia degli atti dal 12 marzo 2016, data entro cui il modello, utilizzabile dai lavoratori e dagli intermediari, è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro. Si evita così il ripetuto caso delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco”, senza escludere l’obbligo del preavviso del lavoratore che, nel caso del mancato rispetto, è tenuto al risarcimento del danno.

 

Le dimissioni e la risoluzione consensuale possono essere revocate entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo sempre mediante una comunicazione telematica.

Restano esclusi dalla nuova disciplina i rapporti di lavoro domestico, mentre, per le lavoratrici in gravidanza, o per i lavoratori/lavoratrici con bambini che non hanno ancora compiuto tre anni, occorre la convalida presso la locale sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Il lavoratore può effettuare le predette comunicazioni rivolgendosi ai soggetti abilitati, quali patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, commissioni di certificazione, indipendentemente dal luogo ove egli risieda o dove svolga la sua prestazione lavorativa. E’ prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore receda dal contratto direttamente mediante l’accesso al portale dell’Inps, dopo essersi identificato, ovvero l’ente previdenziale ha rilasciato al lavoratore il codice personale che consente l’accesso al sistema e la compilazione del modello. Nella procedura l’Inps richiede le informazioni necessarie per risalire al rapporto di lavoro che compileranno in automatico le prime sezioni del modulo in cui il lavoratore potrà solo modificare l’indirizzo e-mail del datore di lavoro. L’inoltro della comunicazione perverrà così contestualmente al datore di lavoro e alla locale sede dell’Ispettorato del Lavoro.

Il datore di lavoro che altera i moduli attraverso cui il lavoratore comunica le su volontà è punito con sanzione amministrativa che varia da 5.000 euro a 30.000 euro. La violazione non è sanabile per cui non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria.

Sul sito del Ministero del Lavoro sarà disponibile un video-tutorial per accompagnare il lavoratore sin dai primi passi operativi nella compilazione del modello. Eventuali domande possono essere soddisfatte ponendo i quesiti sull’uso del sistema all’indirizzo e-mail: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it

Riferimenti:

Circolare del 4 marzo 2016 n.12

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