Francesca Maggiulli - La Direzione Generale per l’inclusione
e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ha emanato la nota n. 2452 del 15 aprile 2016, con le indicazioni circa le
modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare
l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il
pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (di cui all’art.
3 della Legge 68/1999). La nota segue
l’emanazione del Decreto Interministeriale 10 marzo 2016.
I requisiti richiesti dalla norma
sono:
occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille; autocertificare l’esonero dall’obbligo per quanto concerne i medesimi addetti; versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
I termini di scadenza
entro cui presentare telematicamente l’autocertificazione sono di 60 giorni
dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 1° luglio
2016.
Nell’autocertificazione
il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi
dell’esonero.
Il datore di lavoro
potrà indicare, nel prospetto informativo, la data dalla quale ha inteso avvalersi
dell’esonero, purché non
antecedente il 24 settembre 2015, né successiva al 31 dicembre 2015, se il prospetto è
della situazione occupazionale al 31 dicembre 2015.