Passano l’esame i parametri Isee per valutare la situazione economica dei giovani beneficiari delle borse di studio assegnate dalle Onlus a studenti svantaggiati. Lo chiarisce la risoluzione n. 186/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, con la quale l’Amministrazione risponde a una fondazione no profit, che chiede certezze sui criteri da adottare per misurare lo stato di indigenza dei ragazzi a cui destinare contributi affinché possano specializzarsi nel diritto dell’economia.
Il dubbio trae origine dalla normativa sulle Onlus che non individua nel dettaglio le condizioni secondo le quali una persona possa considerarsi economicamente o fisicamente svantaggiata. Agli enti senza scopo di lucro, infatti, è richiesto espressamente che la loro attività abbia esclusive finalità di solidarietà sociale. È quindi fondamentale che possano fare riferimento a criteri inequivocabili per accertare il livello di ristrettezza economica del potenziale beneficiario.
La condizione di svantaggio economico, stabilita con modalità e limiti, reddituali e patrimoniali, che variano in relazione ai diversi settori di intervento di solidarietà sociale, va verificata con riguardo allo specifico settore sul quale si indirizza l’attività della Onlus. In particolare, per l’istruzione, la formazione e la promozione della cultura si fa riferimento, per tale definizione, chiarisce la risoluzione, ai limiti reddituali e patrimoniali dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) stabiliti per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie nell’ambito della regione in cui opera l’ente.
Il testo completo della risoluzione 186/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.