Sabato, 23 Novembre 2024

Imponibile Irap: ulteriori chiarimenti per la determinazione



Imponibile Irap: ulteriori chiarimenti per la determinazione

Il requisito dell’inerenza necessario per la deducibilità dei componenti negativi di reddito è il tema principale sul quale l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 36/E, firmata oggi dal direttore Befera, fornisce delucidazioni in merito alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive integrando i chiarimenti già contenuti nella circolare 27/E del 26 maggio scorso.

 

La sindacabilità del requisito d’inerenza – In particolare, in ordine al requisito di inerenza al valore della produzione Irap, la circolare ne illustra la sindacabilità in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria aggiungendo che, per esigenze di semplificazione, può essere considerata sussistente qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito.

 

La deducibilità del valore dei beni oggetto di svalutazione – I maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni operate in bilancio ante 2008, sono deducibili dal valore della produzione Irap, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile applicando i coefficienti tabellari previsti ai fini delle imposta sul reddito.

 

Il testo completo della Circolare xx/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e risoluzioni”. Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

 

 

 

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