Sabato, 23 Novembre 2024

La nautica da diporto prende a bordo l’Iva



La nautica da diporto prende a bordo l’Iva

Navigazione in acque calme per il leasing nautico. Il ricorso a percentuali forfetarie, stabilite dalla circolare 49/E del 2002, per il calcolo corretto dell’Iva sulle locazioni, anche finanziarie, sul noleggio e simili di unità da diporto è diretto, infatti, a facilitare l’individuazione del luogo di utilizzo dell’imbarcazione in mancanza di prove concrete, risolvendo alla radice il problema delle responsabilità del contribuente, per il quale potrebbe rivelarsi problematico, come per l’Amministrazione, produrre una concreta dimostrazione delle rotte effettivamente seguite dal mezzo di trasporto. Lo spiega la circolare n. 38/E, diffusa oggi, con la quale l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della disciplina applicabile, ai fini Iva, alla nautica da diporto.

 

Per il calcolo dell’Iva, spazio alla dichiarazione di utilizzo rilasciata dall’utilizzatore - In particolare, al fine di determinare correttamente la base imponibile dell’operazione, il documento di prassi conferma la possibilità, per la società di leasing concedente, di utilizzare le percentuali forfetarie risultanti dalla compilazione di una dichiarazione di utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie rilasciata dal cliente-utilizzatore.

 

Qualora la dichiarazione di utilizzo rechi l’indicazione di percentuali inferiori a quelle stabilite in via presuntiva, comunque assistite da idonei elementi di prova, risulterà quindi legittima, puntualizza la circolare, una tassazione inferiore.

 

La segnalazione del cliente - Il documento interpretativo chiarisce, inoltre, che se in un momento successivo alla stipula del contratto di leasing il cliente stimi di utilizzare l’imbarcazione in misura diversa da quella inizialmente dichiarata, questi ha l’onere di segnalarlo nelle forme appropriate alla società di leasing, in modo da consentire a quest’ultima la corretta applicazione dell’imposta.

 

Le percentuali standard, chiarisce in conclusione la circolare, che scontano già le normali soste dell’imbarcazione, tra cui il rimessaggio invernale, gli interventi di manutenzione ordinaria, ecc…, trovano applicazione anche riguardo ai canoni di “prelocazione”, corrisposti successivamente alla stipula del contratto di leasing ma anteriormente alla materiale messa a disposizione dell’imbarcazione a favore del cliente (in tutti i casi in cui quest’ultima non sia ancora in grado di navigare alla data di conclusione del contratto, o perché in fase di costruzione e/o assemblaggio o perché in attesa di ottenere la licenza di navigazione).

 

Il testo completo della circolare n. 38/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e risoluzioni”.
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