Niente esenzione Iva per le prestazioni rese dai chiropratici. La mano del Fisco si muove cauta sull’attività di queste figure professionali: non possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta dal momento che, ad oggi, non sono riconosciute nel nostro ordinamento come prestazioni sanitarie. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 197/E di oggi, che prende le mosse dalla richiesta di un chiropratico che ha conseguito il titolo negli Usa e vuole sapere se le cure rese ai suoi pazienti rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti previste dal decreto Iva.
In particolare, l’Agenzia si sofferma sul disposto della Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), che prevede l’istituzione di un registro ad hoc dei dottori in chiropratica presso il Ministero della Salute. Sebbene la norma inquadri il chiropratico tra i professionisti sanitari di grado primario, rimanda però la definizione delle competenze specifiche di questa figura a un decreto attuativo, ancora non emanato.
Proprio perché manca questo regolamento di attuazione che tratteggi chiaramente il profilo del dottore in chiropratica e delinei l’ordinamento didattico per ottenere il titolo di professionista sanitario di primo grado, queste prestazioni non possono inquadrarsi tra quelle sanitarie e continuano a scontare l’Iva al 20 per cento.