Sabato, 23 Novembre 2024

Immobili d’impresa, sì alla rivalutazione anche senza bilancio se i beni fanno parte del patrimonio aziendale



Immobili d’impresa, sì alla rivalutazione anche senza bilancio se i beni fanno parte del patrimonio aziendale

L’assenza di un bilancio formale non impedisce alle imprese di rivalutare gli immobili di loro proprietà, a patto però che dimostrino l’inclusione di questi beni nel patrimonio aziendale. È il principio contenuto nella risoluzione n. 210/E di ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla disciplina di rivalutazione degli immobili per le società che non adottano i principi contabili internazionali.

Più precisamente, il documento di prassi si sofferma sulle disposizioni introdotte in materia dal decreto anticrisi (d.l. 185/2008), in base alle quali sono rivalutabili, in linea generale, gli immobili iscritti sia nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2008, sia in quello che riguarda il periodo immediatamente precedente. In questo modo si ottiene un risultato preciso: tenere fuori dalla rivalutazione i beni acquisiti di recente. Un obiettivo che risulta soddisfatto anche quando, in alcuni casi specifici, l’impresa non ha un bilancio formale, ma è comunque in grado di dimostrare la presenza dei beni nei suoi asset patrimoniali nei due esercizi previsti dalla legge.

In particolare, partendo da questa precisazione la risoluzione considera rivalutabili:

 

a)      gli immobili appartenenti a consorzi assoggettati alla procedura di liquidazione coatta e tornati in bonis nel 2008, ossia usciti dalla procedura di amministrazione controllata e di nuovo capaci di onorare normalmente tutte le obbligazioni contratte;

b)     un immobile ceduto gratuitamente da una cooperativa dieci anni fa e successivamente rientrato nella sua disponibilità in base a una sentenza  dell’anno scorso, pubblicata nel 2009, che ha annullato l’atto di cessione.

 

In entrambe le situazioni sotto esame c’è solo un bilancio al 31 dicembre 2008 nel quale iscrivere il maggior valore della rivalutazione, mentre manca un bilancio al 31 dicembre 2007 che dimostri la presenza dei beni nel patrimonio aziendale. Questa, però, nel primo caso si può desumere dal rendiconto patrimoniale redatto dal commissario liquidatore o dal registro dei beni ammortizzabili e, nel secondo, dalla sentenza del tribunale che ha dichiarato nullo il contratto di cessione.

 

Il testo della risoluzione 210/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it .
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