Attività di “autore intermediale” e “blogger”, è possibile godere del regime agevolato previsto per le nuove iniziative artistiche, professionali o d’impresa le attività a secondo del caso, tenendo conto sia del loro contenuto specifico sia del contesto in cui dette attività vengono esercitate. Infatti, il beneficio fiscale, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, è riconosciuto solo a patto che l’attività di blogger non sia una semplice prosecuzione di quella di autore intermediale che il contribuente svolgeva in precedenza. È questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 239/E, che precisa, inoltre, che per classificare correttamente le professioni svolte in passato e confrontarle con quella per la quale si chiede l’agevolazione sono necessarie valutazioni di carattere fattuale che non possono però essere fatte in sede di interpello.
Il testo della risoluzione 239/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.