In merito alle
In base agli articoli 14 e 15 del DL 350/2001, espressamente richiamati dal 4° comma dell’articolo 13 bis del DL 78/2009, il rimpatrio e la regolarizzazione non producono gli effetti dello scudo (preclusione di accertamenti tributari e contributivi, estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, esclusione della punibilità per alcuni reati espressamente previsti) qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già avviata apposita attività di controllo nei confronti dei contribuenti interessati.
La dichiarazione riservata non poteva essere presentata prima del 15 settembre 2009 e, dunque, è questa la prima data utile ai fini della valutazione della possibilità di beneficiare o meno degli effetti dello scudo.
Tale previsione non ha subito modifica alcuna per effetto del suddetto emendamento e, quindi, nulla è mutato rispetto alla situazione ante emendamento che, pertanto, resta immodificata.
Dunque, per i soggetti nei cui confronti alla data del 15 settembre 2009 risultavano già avviati atti istruttori, ovvero tali atti risultino avviati anche in data successiva ma comunque prima della presentazione della dichiarazione riservata, lo scudo era e resta inibito.