Al via i versamenti per aderire alla procedura di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute illegalmente all’estero. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 257/E pubblicata oggi, istituisce i codici tributo che gli intermediari devono utilizzare per il pagamento dell’imposta straordinaria.
In particolare, gli intermediari indicano nel modello F24, senza poter usufruire della compensazione con crediti, i seguenti codici:
Ø 8107 - per le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate (art. 13-bis del dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009)
Ø 8108 - per le attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate (art. 13-bis del dl 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009)
La risoluzione, inoltre, istituisce il codice tributo 1827, per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate e/o regolarizzate di attività detenute all’estero (art.1, comma 2-bis del dl 12/2002).
Infine, vengono soppressi i codici tributo 1801, 1810, 8087, 8088 e 8089, utilizzati nelle precedenti operazioni di regolarizzazione e/o rimpatrio.