Sabato, 23 Novembre 2024

Cosa cambia con il correttivo estivo sulla sicurezza



Cosa cambia con il correttivo estivo sulla sicurezza

Testo Unico Sicurezza del Lavoro: il correttivo 2009

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, conosciuto come “Testo unico sicurezza del lavoro”, anche se non ha raccolto tutta la normativa di settore ha però assorbito e riorganizzato i principali provvedimenti di riferimento. Non solo, ha introdotto modifiche e novità di rilievo, che hanno suscitato, fin dalla sua entrata in vigore, un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori.

Il Testo originale presentava inoltre questioni interpretative ed errori materiali che esigevano un intervento di chiarimento e di adeguamento. Nel dibattito, in più, si innestavano le richieste di rivedere e innovare alcuni aspetti strategici nella lotta agli infortuni sul lavoro, nonché di semplificare le procedure burocratiche.

Dopo quasi un anno di elaborazione, in base alla delega al Governo della legge 3 agosto 2007, n. 123, è stato emanato il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008”.

Il decreto “correttivo”, composto di ben 149 articoli e 38 allegati, si presenta quindi come un provvedimento importante e complesso, che interviene su gran parte dei 306 articoli e 51 allegati del testo originale del D.Lgs. n. 81/2008.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano quelle all’apparato sanzionatorio, al sistema di responsabilità di datori di lavoro, dirigenti e preposti, agli appalti interni, alla valutazione dei rischi, al settore cantieri, alle attrezzature di lavoro.

 

Cosa cambia

Con la pubblicazione (in G.U. 5 agosto 2009, n. 180) del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 dovrebbe completarsi, dopo due anni, l’iter legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina relativa all’igiene e sicurezza del lavoro, iniziato con l’approvazione della legge delega n. 123/2007.

Dopo un lungo, intenso e complicato confronto tra tutti gli interlocutori istituzionali e sociali interessati, dallo schema di decreto correttivo approvato il 27 marzo scorso si è arrivati ad un testo non poco modificato rispetto al modello iniziale.

Il provvedimento cerca di raggiungere due obiettivi:

• correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nell’attuale disciplina;

• superare, con modifiche improntate al pragmatismo e non alla burocrazia, le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione del testo unico.

Le principali novità si concentrano sul Titolo I (Principi generali) e toccano i seguenti temi:

• obblighi del datore di lavoro e del dirigente e delega di funzioni (vedi allegato 1)

• valutazione dei rischi e sistema di gestione della sicurezza (vedi allegato 2)

• appalti interni (vedi allegato 3)

• sorveglianza sanitaria

• sanzioni, sospensione dell’attività d’impresa, vigilanza (vedi allegato 4)

Inoltre, sono intervenute modifiche rilevanti anche su:

• Titolo III (attrezzature di lavoro) (vedi allegato 5)

• Titolo IV (cantieri temporanei e mobili) (vedi allegato 6)

• Titolo VIII (agenti fisici)

• Titolo IX (sostanze pericolose)

• Titolo X (rischio biologico)

• Titolo XI (atmosfere esplosive)

• Titolo XII (disposizioni in materia penale e di procedura penale).

Cantieri e appalti

Il Titolo IV del Testo Unico (Cantieri temporanei o mobili) ha visto parecchie e significative modifiche ad opera del decreto “correttivo”.

Coordinatori

Per quanto riguarda le importanti figure dei coordinatori, i temi caldi sono:

• in quali casi devono essere nominati e da chi

• rispetto agli obblighi di abilitazione e aggiornamento, qual è la posizione dei coordinatori già precedentemente abilitati. Il D.Lgs. n. 106/2009

• i nuovi compiti affidati ai CSP e CSE

Responsabile dei lavori

• l’incarico da parte del committente torna facoltativo

• non è più necessaria la coincidenza del responsabile dei lavori con il progettista nella fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori nella fase di esecuzione dell'opera

Idoneità tecnico-professionale delle imprese

La verifica di tale requisito si basa ora sulla cosiddetta “patente a punti per l’edilizia”, cioè un sistema di valutazione della conformità delle imprese edili alla normativa di sicurezza.

Piano operativo di sicurezza (POS)

I datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere non per eseguire lavorazioni, ma solo per fornire materiali o attrezzature, non sono tenuti alla redazione del POS.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Sono stati modificati i “contenuti minimi” del PSC, costituiti dagli elementi che necessariamente devono essere inseriti in questo documento.

Sistema di gestione della sicurezza

Certamente molto significative sono alcune delle modifiche apportate al Capo III del Titolo I del decreto, ”Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”.

Ripartizione dell’obbligo di sicurezza

• datore di lavoro e dirigenti sono obbligati alla vigilanza sull’operato di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, installatori e medico competente

• sono stati introdotti alcuni obblighi specifici per i dirigenti

Definizioni e campo di applicazione

Le novità riguardano:

• volontari

• computo dei lavoratori

• potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici e degli enti bilaterali

Valutazione dei rischi

• sono stati inseriti, tra i rischi per i quali si prevede espressamente la valutazione, anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale della prestazione di lavoro

• per soddisfare il requisito della “data certa” del documento di valutazione dei rischi è ora possibile basarla sulla sottoscrizione del documento da parte di datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, medico competente

• l’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, già previsto dal Testo unico, sarà obbligatorio dall’agosto del 2010 (o prima, se verranno emanate le apposite linee guida) (vedi allegato 7)

Sorveglianza sanitaria

il medico competente deve trasmettere annualmente i risultati della sorveglianza sanitaria al servizio sanitario nazionale

Sono state introdotte nell’articolo 41 due nuove fattispecie di visite mediche:

• visita medica preventiva in fase preassuntiva

• visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Sanzioni

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha apportato una profonda rivisitazione all’impianto sanzionatorio originario del “Testo Unico”.

Apparato sanzionatorio

• è stato ridotto il numero delle violazioni e delle sanzioni

• è stata eliminata l’eccessiva penalizzazione nelle ipotesi di concorso di reati omogenei

• è stata garantita una effettiva rimodulazione degli obblighi dei singoli attori del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dei compiti svolti, con particolare riguardo ai preposti, ma anche ai dirigenti ed agli stessi lavoratori

• l’entità delle sanzioni è stata rivista in modo tale da rendere le pene detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le sanzioni pecuniarie proporzionate alle violazioni ed all’aumento dei prezzi al consumo

• la contravvenzione, punita con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, ora è differentemente graduata in base alla gravità di illecito e al ruolo dell’autore dello stesso

Nuove ipotesi di reato

• sono stati identificati nuovi reati propri del datore di lavoro riguardo alle misure generali in materia di sicurezza sul lavoro

• le ipotesi di illecito dei Titoli II e III (luoghi di lavoro e macchine e attrezzature) originariamente poste a carico del solo datore di lavoro sono state modulate anche in capo ai dirigenti

Sospensione dell’attività imprenditoriale

Tale provvedimento, previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008, è stato riformato con:

• la formulazione delle specifiche ipotesi in cui può essere disposto

• la limitazione della sua applicabilità ai soli datori di lavoro imprenditori

Vigilanza e procedimento sanzionatorio

• il correttivo rafforza i poteri tipici degli organismi di vigilanza, introducendone di nuovi ed estendendo quelli preesistenti

• viene favorito l’utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, condizionandole alla effettiva regolarizzazione da parte del contravventore o del trasgressore inadempiente

Disposizioni tecniche

Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 modifica anche molte disposizioni prettamente tecniche del Testo Unico, di cui sostituisce anche circa la metà degli allegati.

Uso delle attrezzature di lavoro

Rilevanti modifiche investono:

• la definizione di “attrezzatura di lavoro”

• le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza

• gli obblighi del datore di lavoro (anche riguardo la formazione dei lavoratori), dei noleggiatori e dei concedenti in uso.

Atmosfere esplosive

Le novità riguardano:

• la definizione di atmosfera esplosiva (ripresa dalla Direttiva 1999/92/CE)

• la definizione di condizioni atmosferiche

• l’obbligo di segnalazioni ottico-acustiche da adottarsi durante le fasi di avvio e fermata dell’impianto

• l’obbligo esplicito di informazione e formazione specifica dei lavoratori posto in capo al datore di lavoro.

Rischio elettrico (vedi allegato 8)

Sono state inserite correzioni e puntualizzazioni su:

• gli obblighi del datore di lavoro

• i requisiti di sicurezza e il loro collegamento con le norme tecniche

• i lavori in prossimità di parti attive, le distanze di sicurezza, la protezione dai fulmini e di edifici, impianti strutture ed attrezzature

• le verifiche periodiche sugli impianti per la prevenzione del rischio elettrico

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