Quadro ormai chiaro per gli sconti fiscali riconosciuti alle imprese che investono. Con la circolare n. 44/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sull’agevolazione introdotta dall’articolo 5 del Dl 78/2009, consistente nella detassazione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno
La Circolare precisa che è possibile fruire della detassazione indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa, potendo quindi l’agevolazione concorrere a determinare una perdita che rileverà nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
A seguire, i chiarimenti principali contenuti nel documento di prassi e riportati per ambito e modalità di fruizione dell’agevolazione.
Sui beni – Sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco
Sui beneficiari – L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.
Sulla revoca – Il diritto all’incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto:
- è ceduto a terzi;
- è destinato a finalità estranee all’attività d’impresa;
- è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato;
- è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, ed è risolto per inadempimento del compratore.
La revoca non scatta, invece, se il bene è ceduto in occasione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell’ipotesi di cessione o conferimento d’azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell’obbligo di conservare i beni oggetto dell’agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto).
Altra ipotesi di revoca è quella del trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Ulteriori chiarimenti riguardano, infine, i criteri di determinazione del valore degli investimenti, e la cumulabilità, in linea di principio, con altre agevolazioni.