Sabato, 23 Novembre 2024

Consulenza, gestione dei sinistri e recupero dei danni: esenzione Iva a largo raggio per i broker assicurativi



Consulenza, gestione dei sinistri e recupero dei danni: esenzione Iva a largo raggio per i broker assicurativi

È ampio il campo di esenzione Iva per i broker assicurativi. Sono, infatti, attratte nell’articolo 10, n. 9, del decreto sull’imposta sul valore aggiunto (Dpr 633/1972) sia le attività di consulenza e assistenza finalizzate all’attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, sia quelle di collaborazione nella gestione o nell’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. La precisazione è arrivata con la risoluzione n. 267/E emanata oggi.

 

Alla base della conclusione dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 106 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), contenente la definizione, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, dell’attività di intermediazione assicurativa. Attività cui è comunitariamente riconosciuta l’esenzione dall’Iva.

 

La risoluzione va abbinata a un altro precedente documento di prassi (risoluzione n. 77/E del 16 luglio 1998), attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria aveva già avuto modo di chiarire l’esenzione dal tributo per le attività di intermediazione nel settore assicurativo che si concretizzano in ipotesi contrattuali comportanti, comunque, una interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi (quali, ad esempio, il mandato, l’agenzia e la mediazione).

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