Deleghe di versamento tutte virtuali per compensare i crediti Iva sopra i 10 mila euro. Con un provvedimento firmato il 22 dicembre u.s. dal direttore, l’Agenzia delle Entrate mette nero su bianco le nuove modalità e i termini per usare in compensazione i crediti più sostanziosi derivanti dalla dichiarazione annuale o dalle dichiarazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto.
Il provvedimento prevede che gli F24 per fruire dei crediti Iva superiori a 10 mila euro possano essere trasmessi esclusivamente online sia direttamente dai contribuenti attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline sia attraverso gli intermediari abilitati a Entratel. Esclusa invece la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli dell’Agenzia, come ad esempio l’home banking messo a disposizione da banche e poste.
Per quanto riguarda il calendario, le compensazioni devono essere fatte a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha presentato l’istanza o la dichiarazione da cui emerge il credito. Per i crediti sopra la soglia dei 15 mila euro, la dichiarazione deve necessariamente riportare il visto di conformità. In assenza del visto, infatti, l’F24 verrà scartato dal sistema.
Accanto a queste novità, con la risoluzione 286/E l’Agenzia delle Entrate istituisce, inoltre, due nuovi codici identificativi che devono essere indicati nel modello F24 dai contribuenti che usano crediti maturati da altri, purché superino la soglia dei 10 mila euro.
In particolare, il codice identificativo “61” (soggetto aderente al consolidato) va indicato nel caso in cui un soggetto consolidante usi in compensazione un credito ceduto da un soggetto aderente al consolidato. Il codice identificativo “62” (soggetto diverso dal fruitore del credito) va invece indicato in tutti gli altri casi in cui il soggetto in capo al quale è maturato il credito è diverso dall’utilizzatore dello stesso.
Una novità che risponde alla necessità di individuare il soggetto cui si riferisce il credito utilizzato in compensazione quando questo deriva da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto al fruitore del credito. Di conseguenza, l’uso in compensazione di crediti emergenti da dichiarazioni o istanze non riferite al soggetto fruitore è possibile solo indicando i relativi codici identificativi nel modello F24.
Il testo completo della risoluzione è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate: risoluzione 286/E.