Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità ai contribuenti che devono compensare crediti Iva sopra i 15 mila euro. Con la circolare n. 57/E, l'amministrazione finanziaria precisa quali sono gli adempimenti e le procedure da seguire per i responsabili dei Caf-imprese, per gli iscritti nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché per i periti iscritti al 30 settembre 1993 nella sub-categoria tributi dei ruoli tenuti dalle camere di commercio e laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diplomati in ragioneria.
In particolare, gli intermediari non ancora autorizzati a rilasciare il visto di conformità devono inviare una comunicazione alla direzione regionale competente dell’Agenzia delle Entrate, indicando:
? i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
? il domicilio e gli altri luoghi in cui si esercita l’attività professionale;
? la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, se previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
A questa comunicazione vanno allegati, tra l’altro, la copia conforme della polizza assicurativa e la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza. Nel dettaglio, il massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non può essere inferiore a 1.032.913,80 euro.
Una volta ricevuta la domanda e verificata la presenza di tutti i requisiti richiesti, le direzioni regionali procederanno all’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità a partire dalla data di presentazione della comunicazione. Nessun adempimento, invece, per i professionisti già autorizzati a dare il visto di conformità per Unico e 730, che potranno rilasciarlo automaticamente anche per le compensazioni Iva.
Sul fronte dei controlli documentali, se il credito d’imposta da usare in compensazione è pari o superiore al volume d’affari, i professionisti sono tenuti a verificare integralmente la corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. In caso contrario, la verifica dovrà riguardare soltanto la documentazione rilevante ai fini dell’Iva con imposta superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta detratta riferita al periodo d’imposta a cui si riferisce la dichiarazione.
Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.