Il Cud, ovvero la Certificazione Unica dei redditi di lavoro Dipendente, equiparati ed assimilati, deve essere consegnata entro il 28 febbraio in duplice copia al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati).
Tale certificazione fa riferimento al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati. Il sostituto può trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, sempre che quest’ultimo sia dotato degli strumenti necessari per riceverla e stamparla
Resta, infatti, in capo al il Cud, altrimenti la consegna deve avvenire in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06). I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell’anno indicato, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.