Sabato, 23 Novembre 2024

Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti Ias, la scelta può finire anche in dichiarazione integrativa



Riallineamento dei valori contabili e fiscali per i soggetti Ias, la scelta può finire anche in dichiarazione integrativa

Più tempo per “riallinearsi” col Fisco: l’opzione si può indicare anche in dichiarazione integrativa. Con la circolare n. 8/E pubblicata il 6 marzo u.s., si semplifica la vita per le imprese che applicano i principi contabili internazionali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, fornisce nuovi chiarimenti sull’applicazione del decreto legge anti-crisi (dl 185/2008), che ha previsto la possibilità per i soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio. Le imprese, infatti, secondo il disposto dell’anticrisi 2008, possono operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione in Unico 2009.

Riallineamento ai supplementari, l’opzione vale anche in integrativa - Chi non ha indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione ordinaria può giocarsi una carta di riserva ed esercitare questa scelta nella dichiarazione integrativa. Il fatto di non aver manifestato l’opzione nella dichiarazione dei redditi non implica necessariamente la volontà di non aderire al regime speciale, ma può essere piuttosto legato alle oggettive difficoltà di concludere tutti gli adempimenti connessi al riallineamento. Proprio per semplificare la vita alle imprese interessate, la circolare precisa che i contribuenti possono “aggiustare il tiro” e correggere l’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo. La stessa deadline più morbida vale anche quando l’intenzione del contribuente di optare per il riallineamento risulta indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.

Conferimento d’azienda, per il Fisco l’avviamento è un asset non trasferibile - La circolare si sofferma anche sul trattamento fiscale dell’avviamento nell’ipotesi di conferimento del compendio aziendale cui questo asset si riferisce. A questo proposito, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.

Il testo della circolare 8/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

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