Gli enti esclusi dal 5 per mille per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario non devono produrne una nuova, e dovranno quindi essere ammessi di diritto, se la dichiarazione inviata a suo tempo contiene tutte le indicazioni necessarie, è firmata ed è corredata dalla copia del documento del legale rappresentante. E’ uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 15/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate illustra gli effetti della finestra aperta dall’ultimo decreto milleproroghe (Dl 194/2009) e le modalità per essere riammessi al beneficio. In particolare, il Dl 194 ha prorogato al 30 aprile 2010 il termine per integrare la documentazione relativa alle domande di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche del 5 per mille per il 2006, 2007 e 2008.
Ultima chance al 30 aprile - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche esclusi dal beneficio, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, per non aver prodotto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per averla predisposta in maniera incompleta o presentata oltre i termini stabiliti hanno quindi tempo fino al prossimo 30 aprile per correggere gli errori commessi o integrare la documentazione già presentata. Per sanare la propria posizione, gli enti del volontariato dovranno rivolgersi alla direzione regionale delle Entrate competente per territorio. Le associazioni sportive dilettantistiche, invece, faranno capo agli uffici del Coni.
Enti del volontariato, ecco come sfruttare la nuova finestra - La dichiarazione sostitutiva, che attesta il perdurare del possesso dei requisiti per accedere al beneficio, dovrà essere firmata dall’attuale legale rappresentante dell’ente e inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla direzione regionale dell’Agenzia competente per territorio, sulla base del domicilio fiscale dell’ente. Il documento di prassi ricorda che alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia del documento di riconoscimento del rappresentante dell’ente che sottoscrive. Il soggetto che integra la documentazione per più esercizi sarà tenuto a redigere una dichiarazione per ogni anno da regolarizzare, da spedire in plichi separati. Inoltre, la circolare chiarisce che i soggetti precedentemente esclusi dal beneficio per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originariamente previsto non sono tenuti a produrne una nuova - e dovranno, quindi, essere ammessi di diritto - a patto che quella originaria sia completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento del legale rappresentante pro tempore dell’ente firmatario della dichiarazione.
Direzioni regionali alla prova censimento - Spetterà alle direzioni regionali validare le posizioni degli enti che hanno inviato le dichiarazioni sostitutive. Queste ultime saranno ritenute valide anche se inviate - purché entro il termine - a una direzione regionale o a un ufficio dell’Agenzia non competente. La riapertura dei termini interessa anche le fondazioni nazionali di carattere culturale ammesse al riparto per gli esercizi 2006, 2007 e 2008. Di conseguenza, diventano valide le dichiarazioni sostitutive prodotte, dalle stesse fondazioni, oltre i termini. La circolare si sofferma infine su alcuni casi particolari come quello della dichiarazione presentata su modello non conforme o assieme a un documento di identità scaduto.
Il testo della circolare n. 15/E di oggi, che contiene in allegato i modelli da utilizzare per le dichiarazioni sostitutive, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.