Il bollo si paga una volta sola per la presentazione telematica di “ComUnica” al registro delle imprese artigiane: è, infatti, esente da imposta la successiva pratica d’iscrizione all’albo degli artigiani, che è solo una documentazione integrativa della prima. Inoltre, anche per i certificati da allegare alla dichiarazione di successione vale l’esenzione. Con le risoluzioni n. 24 e 25/E diffuse ieri, l’Agenzia si sofferma su due casi di adempimenti fiscali a bollo “leggero”. In particolare, nel primo caso l’Agenzia risponde al quesito di una Regione interessata a capire il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, della Comunicazione Unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane, mentre nel secondo scioglie i dubbi di uno studio alle prese con la predisposizione delle denunce di successione.
ComUnica a bollo unico - Con la comunicazione Unica gli artigiani scontano l’imposta solo per presentare in via telematica il modello al registro delle imprese. Il tributo non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l’iscrizione all’albo della categoria, dato che è solo un’integrazione documentale al primo invio. Niente bollo, poi, sulle domande e gli atti che prima dell’introduzione di “ComUnica” erano esenti dall’imposta, come ad esempio la richiesta di attribuzione della partita Iva o i documenti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie.
Denuncia di successione, “si spegne” il bollo sui certificati allegati - I certificati da allegare alla dichiarazione di successione trovano l’esenzione, purché indichino l’uso cui sono destinati. L’imposta di bollo non è dovuta perché rientrano tra gli atti relativi ad adempimenti di natura fiscale. Si tratta, infatti, di documenti che si presentano agli uffici competenti per l’applicazione delle leggi tributarie.
Il testo delle risoluzioni 24 e 25/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it .