Venerdì, 22 Novembre 2024

Lavoro accessorio per le prestazioni domestiche



Lavoro accessorio per le prestazioni domestiche

Il lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 276 del 2003, recentemente riformato dal D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, può essere utilizzato per le Prestazioni di lavoro domestico rese per esigenze di carattere solo temporaneo. Il chiarimento arriva dall’Inps con circolare n. 44 del 23 marzo u.s. Il lavoro accessorio consiste nel sistema di consegna dei buoni lavoro (c.d. voucher) con i quali i committenti corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL.

Per questo tipo di prestazione non sussiste obbligo di comunicazione. L’istituto delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come previsto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m., vuole regolamentare, attraverso specifica disciplina retributiva e contributiva, quelle prestazioni a carattere discontinuo non riconducibili a specifiche tipologie di coper l’emersione delle prestazioni rese in forma irregolare e non coperte da disposizioni normative.

Rientrano nel campo di applicazione della normativa tutte quelle prestazioni di lavoro domestico svolte in maniera meramente occasionale intendendosi per tali, ai sensi del co. 2 dell’art. 70 del predetto D.Lgs. n. 276/2003, “le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a cinquemila euro nel corso di un anno solare”. Tale compenso non richiede la sottoscrizione di un contratto di lavoro, è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del prestatore di lavoro.

Il ricorso ai voucher per i lavori domestici può essere effettuato solamente per quelle attività, che per la loro natura occasionale e accessoria, non sono a tutt’oggi assistite da alcuna tutela previdenziale e assicurativa, quindi non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (il rapporto di lavoro domestico, di cui alla L. n. 339 del 1958, nè a uno specifico obbligo assicurativo previsto dal D.P.R. n. 1403/1971) o a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo (CCNL del 16 febbraio 2007).

Le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari e, per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il valore nominale di ogni singolo buono (voucher) è pari a 10 euro, (sono disponibili buoni ‘multipli’, del valore di 50 euro equivalenti a cinque buoni non separabili) comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata ex art. 2, co. 26 della L. n.335/1995 (convenzionalmente stabilita dall’art. 72, co. 4 del D. Lgs. 276/2003 e s.m., per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del 13%), di quella in favore dell’INAIL (7%) e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono ‘multiplo’ da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 37,50 euro.

L’Inps ha predisposto due modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher): A. un processo che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso una procedura telematica (c.d. voucher telematico); B. un processo che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni (voucher) sono disponibili per l’acquisto presso le sedi provinciali INPS. La riscossione dei buoni da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Sia per la registrazione/accreditamento, che per il pagamento (acquisto dei voucher e riscossione), si potrà utilizzare, a discrezione: • Contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); • Sito internet www.inps.it; • Sedi Inps; • Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore. Un esempio pratico può essere quello per cui il committente che si trova ad instaurare un rapporto di lavoro di natura accessorio deve, prima dell’inizio dell’attività, effettuare la comunicazione preventiva all’Inail attraverso il contact center Inps/Inail al numero gratuito 803.164 o attraverso il numero Inail 800 657657. Successivamente, sempre il committente, prima di consegnare al prestatore i predetti buoni 'voucher' che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa, deve provvedere ad intestarli scrivendo su ciascun buono negli appositi spazi i suoi dati anagrafici e quelli del prestatore.

FRANCESCA MAGGIULLI

© Riproduzione riservata.