La presenza del lavoratore può essere contrassegnata sul Libro Unico con una «P» senza specificare le ore effettive di lavoro, nell'ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori. Lo precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 34 del 25 marzo 2009 pervenuto dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro. L'interpello n. 34/2009, è stato avanzato dai consulenti del lavoro in particolare per sapere se, nel caso di rapporti di lavoro con professionisti sportivi, sia obbligatorio istituire il calendario presenze e se, in caso affermativo, sia sufficiente l'indicazione della sola lettera «P» per la presenza al lavoro. Il Ministero ha risposto affermativamente perché, spiega, l'utilizzo di causali «precisamente identificative ed inequivoche», con predisposizione di apposita legenda, è una modalità prevista dalla disciplina del lavoro. Una possibilità valida, inoltre, anche con riferimento a quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari del dlgs n. 66/2003, ossia ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi. L'interpello n. 32/2009, è stato avanzato dall'Agidae per sapere se, in relazione ai soli docenti, sia possibile compilare il calendario presenze del Lul segnando la loro presenza con la lettera «P». Il Ministero ha risposto affermativamente, precisando, tuttavia, che sul Lul devono essere dettagliate singolarmente le ore supplementari, straordinarie o comunque eccedenti l'orario normale di lavoro o per attività che richiedano il pagamento di quote supplementari di retribuzione. Nel terzo quesito, la Federfarma ha chiesto al Ministero di sapere se sia tenuta ad istituire il Lul per l'iscrizione dei dati concernenti i componenti degli organi federali (consiglio di presidenza, comitato centrale, collegio sindacale e commissioni interne) e delle commissioni aziendali e regionali. La risposta è negativa, interpello n. 33/2009, perché in tutte queste ipotesi i rapporti di lavoro dei relativi membri con la Federfarma non possono essere qualificati con contratti per i quali è obbligatoria la registrazione sul libro unico.